RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA 15 MAGGIO 2018, N. 11850 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI IMPUGNABILITA' – ORDINANZE. Ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado – Oneri di deposito ex art. 369, comma 2, c.p.c. – Individuazione - Omissione – Conseguenze. Il ricorso per cassazione proponibile, ex art. 348- ter , comma 3, c.p.c., avverso la sentenza di primo grado, entro sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, dell'ordinanza d'inammissibilità dell'appello, resa ai sensi dell'art. 348- bis c.p.c., è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all'art. 369, comma 2, c.p.c., ad un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copia autentica sia della sentenza suddetta sia, per la verifica della tempestività del ricorso, della citata ordinanza, con la relativa comunicazione o notificazione in difetto, il ricorso è improcedibile, salvo che, ove il ricorrente abbia assolto l'onere di richiedere il fascicolo d'ufficio alla cancelleria del giudice a quo , la Corte, nell'esercitare il proprio potere officioso, rilevi che l'impugnazione sia stata proposta nei sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell'una e dell'altra, entro il termine cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c In senso conforme, Cass. Sez. U - , sentenza n. 25513/16 il ricorso per cassazione proponibile, ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c., avverso la sentenza di primo grado, entro sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità dell’appello resa ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all'art. 369, comma 2, c.p.c., ad un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copia autentica sia della sentenza suddetta che, per la verifica della tempestività del ricorso, della citata ordinanza, con la relativa comunicazione o notificazione in difetto, il ricorso è improcedibile, salvo che, ove il ricorrente abbia assolto l?onere di richiedere il fascicolo d’ufficio alla cancelleria del giudice a quo”, la Corte, nell'esercitare il proprio potere officioso, rilevi che l?impugnazione sia stata proposta nei sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell'una e dell'altra, entro il termine cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c SEZIONI UNITE SENTENZA 8 MAGGIO 2018, N. 11018 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO INUMANO. Detenzione in condizioni non conformi all'art. 3 CEDU - Pregiudizio - Rimedio pecuniario previsto dall'art. 35-ter, l. n. 354/1975 - Prescrizione decennale – Termine - Decorrenza. Il diritto ad una somma di denaro pari a otto euro per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all'art. 3 della CEDU, previsto dall'art. 35- ter , comma 3, l. n. 354/1975, come introdotto dall'art. 1 d.l. n. 92/2014, conv. con modif. dalla l. n. 117/2014, si prescrive in dieci anni, trattandosi di un indennizzo che ha origine nella violazione di obblighi gravanti ex lege sull'amministrazione penitenziaria. Il termine di prescrizione decorre dal compimento di ciascun giorno di detenzione nelle su indicate condizioni, salvo che per coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima del 28 giugno 2014, data di entrata in vigore del d.l. cit., rispetto ai quali, se non sono incorsi nelle decadenze previste dall'art. 2 d.l. n. 92/2014, il termine comincia a decorrere solo da tale data. Non si segnalano precedenti in termini.