RASSEGNA DELLA SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA 16 APRILE 2018, N. 9334 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE O UTILITA' - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP. - RISARCIMENTO DEL DANNO. Occupazione temporanea d'urgenza - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Presupposti - Comportamento espressione del potere amministrativo in concreto esistente. In tema di risarcimento dei danni derivanti dall'illecita occupazione di un bene, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. g , c.p.a., quando il comportamento della P.A., cui si ascrive la lesione oggetto della domanda, sia la conseguenza di un assetto di interessi conformato da un originario provvedimento ablativo, espressione di un potere amministrativo in concreto esistente, riguardante l'individuazione e la configurazione dell'opera pubblica sul territorio, cui la condotta successiva, anche se illegittima, si ricollega in senso causale. Si richiamano i Sez. U, ordinanza n. 10879/15 in materia di espropriazione per pubblica utilità, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto dà luogo ad una controversia riconducibile in parte direttamente ed in parte mediatamente ad un provvedimento amministrativo, la domanda di risarcimento per i danni che si pretendono conseguiti ad una occupazione iniziata, dopo la dichiarazione di pubblica utilità, in virtù di un decreto di occupazione d'urgenza e proseguita anche successivamente alla sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità. ii Sez. U - , ordinanza n. 17110/17 in tema di espropriazione per pubblica utilità, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. g , dell’all. 1, d.lgs. n. 104/2010, allorquando il comportamento della P.A., cui si ascrive la lesione, sia la conseguenza di un assetto di interessi conformato da un originario provvedimento ablativo, legittimo o illegittimo, ma comunque espressione di un potere amministrativo in concreto esistente, cui la condotta successiva si ricollega in senso causale. Pertanto, poiché, diversamente dalla mancata retrocessione del fondo occupato, l?eventuale usucapione della proprietà di quest'ultimo non è immediatamente riconducibile al pregresso esercizio del potere espropriativo, ma ne costituisce una conseguenza meramente occasionale atteso che, tra quel potere e questo effetto intercorre, necessariamente, la interversio possessionis , dalla detenzione qualificata al possesso, dell'occupante , il relativo suo accertamento appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. iii Sez. U - , ordinanza n. 2145/18 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, comma 1, lett. g , c.p.a., le controversie nelle quali si faccia questione, anche a fini risarcitori, di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti a una dichiarazione di pubblica utilità, ancorché il procedimento nel cui ambito tali attività sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo o sia caratterizzato da atti illegittimi nella specie, il Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti in Campania aveva, con ordinanza costituente anche dichiarazione di pubblica utilità, approvato il progetto esecutivo di un impianto per lo smaltimento dei rifiuti e disposto l’occupazione d’urgenza dei terreni sui quali l’impianto doveva essere realizzato, ma l?immissione nel possesso era intervenuta decorso il termine di tre mesi dall’adozione del provvedimento autorizzativo la S.C. ha affermato la giurisdizione del g.a. sull'azione risarcitoria proposta dal proprietario dell’immobile occupato . SEZIONI UNITE SENTENZA 27 APRILE 2018, N. 10266 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - PROCEDIMENTO - IN GENERE. Deposito telematico - Inammissibilità - Conseguenze - Deposito di copie analogiche - Attestazione di conformità - Necessità. Nel giudizio di cassazione, cui - ad eccezione delle comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria ex art. 16 del d.l. n. 179/2012, conv. con modif. in l. n. 221/2012 - non è stato ancora esteso il processo telematico, è necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore dagli artt. 6 e 9, commi 1- bis e 1- ter , l. n. 53/1994. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - MANDATO ALLE LITI PROCURA - IN GENERE. Processo telematico - Firme digitali CAdES e PAdES - Equivalenza - Conseguenze. In tema di processo telematico, a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 d.m. n. 44/2011 - Ministero della Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni .p7m e .pdf . Tale principio di equivalenza si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi degli artt. 83, comma 3, c.p.c., 18, comma 5, del d.m. n. 44/2011 e 19- bis , commi 2 e 4, del citato decreto dirigenziale. In ordine al primo principio, in senso conforme a Sez. 6 - , ordinanza n. 30765/17 in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l'onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati relazione di notifica e provvedimento impugnato , attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53/1994, e depositare nei termini quest'ultima presso la cancelleria della S.C., mentre non è necessario provvedere anche al deposito di copia autenticata della sentenza estratta dal fascicolo informatico. b Sez. 6 - , ordinanza n. 30918/17 il deposito in cancelleria di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, con attestazione di conformità priva di sottoscrizione autografa del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53/1994, ne comporta l'improcedibilità rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 369 c.p.c., a nulla rilevando la mancata contestazione della controparte ovvero il deposito di copia del ricorso ritualmente autenticata oltre il termine perentorio di venti giorni dall'ultima notifica, non essendo ammissibile il recupero di una condizione di procedibilità mancante al momento della scadenza del termine per il deposito del ricorso. Con riguardo al secondo, non si segnalano precedenti in termini.