RASSEGNA DELLA SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 10 APRILE 2018, n. 8822 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA. Tariffa di igiene ambientale cd. prima TIA o TIA-1 - Controversie sulla debenza - Giurisdizione commissioni tributarie - Fondamento - Fattispecie. Le controversie riguardanti la debenza della tariffa di igiene ambientale cd. prima TIA o TIA-1 , regolata dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 - che, pur essendo stata soppressa, in virtù dell'art. 238, commi 1 e 11, del d.lgs. n. 152 del 2006, è rimasta vigente fino all'emanazione del regolamento, destinato a disciplinare i criteri generali sulla base dei quali sono stabilite le componenti dei costi ed è definita la tariffa, nonché fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa stessa - sono devolute alla giurisdizione tributaria, tenuto conto che, come evidenziato dalla Corte Cost. da ultimo ordinanza del 22 febbraio 2010 n. 64 , tale tariffa non costituisce un'entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU, prevista dall'art. 58 del d.P.R. n. 507 del 1993, di cui conserva la qualifica di tributo. La S.C., nell'affermare il principio, ha rilevato che, nella specie, il sopra menzionato regolamento era stato adottato, ma con effetto dal 2011, sicché le annualità 2009 e 2010, oggetto di giudizio, dovevano senza dubbio essere assoggettate alla disciplina propria della prima TIA o TIA-1 . In senso conforme Cass. Sez. U, Ordinanza n. 23114 del 2015 Le controversie riguardanti la debenza della tariffa di igiene ambientale TIA spettano alla giurisdizione tributaria, in quanto, come evidenziato anche dall'ordinanza della Corte costituzionale n. 64 del 2010, tale tariffa non costituisce un'entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU, disciplinata dal d.P.R. n. 507 del 1993, di cui conserva la qualifica di tributo. SEZIONI UNITE ORDINANZA 10 APRILE 2018, N. 8821 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE. Mobilità del personale scolastico docente e ATA - Controversie - Giurisdizione dell'AGO - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. In relazione al personale docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario del Ministero dell'istruzione, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia sui criteri per l'assegnazione dei posti nell'ambito della procedura di mobilità trattandosi della fase esecutiva del rapporto di lavoro. Nella specie la S.C. ha dichiarato al giurisdizione del giudice ordinario in ordine all'annullamento dell'ordinanza ministeriale sulle modalità attuative della l. n. 107 del 2015 e del c.c.n.l. integrativo concernente la mobilità del personale docente e ATA . Si richiama Cass. Sez. U, Sentenza n. 6421 del 2005 In tema di lavoro pubblico privatizzato ed in ipotesi di procedura di mobilità del personale docente riguardante i passaggi di cattedra e di ruolo della scuola secondaria superiore - adottata ai sensi degli artt. 462 e seg. del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e successive modificazioni ed integrazioni, e sulla base dell'ordinanza ministeriale n. 23, prot. n. 8315/DM, in data 8 febbraio 2001 - va esclusa la configurabilità di situazioni di interesse legittimo e della giurisdizione amministrativa, mentre va ricondotto al diritto soggettivo l'interesse pregiudicato da decisioni assunte in esito a procedimenti riconducibili all'esercizio dei poteri del privato datore di lavoro le quali, non incidendo direttamente sui rapporti di lavoro dedotti in giudizio, determinano taluni assetti organizzativi del personale. Né rileva che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di atto amministrativo, siccome l'individuazione della giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, il quale va identificato, in base al criterio del petitum sostanziale, all'esito dell'indagine sulla effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio.