RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA 30 MARZO 2018, N. 8042 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI . Figlio minorenne di genitori non uniti in matrimonio e residenti in Stati diversi – Controversia su affidamento e mantenimento - Giudice nazionale dotato di giurisdizione – Criterio – Residenza abituale del minore – Individuazione – Accertamento della situazione di fatto – Indici utilizzabili. Al fine di accertare quale sia lo Stato in cui ha la residenza abituale un figlio di tenera età, nato da genitori non uniti in matrimonio che vivono in Paesi diversi, e di individuare in conseguenza il giudice nazionale dotato di giurisdizione al fine di assumere i provvedimenti riguardanti il minore, possono valorizzarsi indicatori di natura proiettiva, quali l'iscrizione del bambino presso l'asilo nido in un determinato Paese ed il godimento dell'assistenza sanitaria presso il sistema pediatrico del medesimo Stato. Si richiamano a Sez. 1, sentenza n. 397/2006 in tema di sottrazione internazionale del minore da parte di uno dei genitori, ai fini del procedimento monitorio previsto dalla Convenzione de L'Aja, ratificata con la legge n. 64 del 1994, per il ritorno del minorenne presso l'affidatario al quale è stato sottratto, la nozione di residenza abituale posta dalla succitata Convenzione corrisponde ad una situazione di fatto, dovendo per essa intendersi il luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti dallo svolgersi in detta località la sua quotidiana vita di relazione, il cui accertamento è riservato all'apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato. Nella specie, alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato il decreto del tribunale per i minorenni che aveva rigettato l'istanza del padre coaffidatario di una bimba di emissione di ordine di rientro in Francia della stessa, che, dopo aver trascorso, con il consenso del padre, un periodo di tempo con la madre a Venezia, non era stata più ricondotta in Francia il giudice di merito, con valutazione ritenuta congrua e sufficientemente motivata dalla S. C., aveva escluso che la residenza abituale della bambina potesse ravvisarsi nell'abitazione paterna in Francia, in quanto la stessa aveva costantemente seguito la madre, la quale aveva sempre mantenuto la residenza anagrafica in Venezia, dovendo svolgere la propria attività lavorativa tra la città di Villejuif in Francia e l'Italia, e che aveva vissuto con lei durante i periodi trascorsi a Venezia, frequentando l'asilo, alternativamente, tra detta città e quella francese, mantenendo rapporti ed amicizie in entrambe le città, cosicché, pur ammesso che la residenza formale prevalente fosse in Francia, la bimba era vissuta tra i due Paesi, ma soprattutto a Venezia. . b Sez. 1 - , ordinanza n. 30123/2017 in tema di sottrazione internazionale del minore da parte di uno dei genitori, la nozione di residenza abituale posta dalla Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, ratificata con la l. n. 64/1994, consiste nel luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza ha consolidato, consolida, ovvero, in caso di recente trasferimento, possa consolidare una rete di affetti e relazioni tali da assicurargli un armonico sviluppo psicofisico. Essa, pertanto, integra una situazione di fatto il cui accertamento è riservato all'apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato nella specie la Corte, confermando al pronuncia di merito, ha escluso che potesse ritenersi residenza abituale del minore il luogo Londra dove i genitori avevano programmato di vivere, senza, tuttavia, dare mai attuazione a tale intendimento, essendo sopravvenute circostanze che avevano portato il minore al trasferimento in Italia in forma stabile e senza soluzione di continuità . SEZIONI UNITE ORDINANZA 30 MARZO 2018, N. 8044 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO CONDIZIONE DELLO . Domanda di protezione internazionale - Individuazione dello Stato competente - Disciplina normativa antevigente - Situazione giuridica soggettiva azionata - Diritto soggettivo - Giurisdizione del giudice ordinario – Fondamento - Fattispecie. La controversia avente ad oggetto la procedura di determinazione dello Stato europeo competente sulla domanda dello straniero richiedente protezione internazionale e sul conseguente, eventuale, provvedimento di trasferimento emesso dalla P.A., ai sensi dell'art. 3, comma 3, d.lgs. n. 25/2008 – anche prima della previsione espressa contenuta nell'art. 3, comma 3- bis , d.lgs. cit., come introdotto dal d.l. n. 13/2017 conv. con modif. in l. n. 46/2017 –, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la situazione giuridica soggettiva dello straniero che chiede protezione internazionale ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali la cui giurisdizione spetta, in mancanza di una norma espressa che disponga diversamente, all'autorità giurisdizionale ordinaria nella specie la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sul ricorso proposto da un cittadino straniero avverso la decisione della cd. Unità Dublino, operante presso il Ministero dell'Interno, con cui era stata dichiarata l'incompetenza dell'Italia all'esame della domanda di protezione internazionale presentata dal medesimo e contestualmente disposto il trasferimento a Malta . Si richiama Cass. Sez. U, ordinanza n. 19393/2009 la controversia avente ad oggetto una domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta in data anteriore al 20 aprile 2005, e quindi disciplinata dagli artt. 5, comma sesto, e 19 del d.lgs. n. 286 del 1998 e dall'art. 28, lett. d , d.P.R. n. 394/1999, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, che va annoverato tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall'art. 2 della Costituzione e dall'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e non può essere degradato ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere affidato solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato esclusivamente al legislatore.