RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 9 MARZO 2018 N. 5790 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Contratto di cessione di aree a Comune - Condizione sospensiva - Adozione di variante al P.R.G. - Mancato avveramento - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia instaurata per accertare il mancato avveramento di una condizione sospensiva - costituita dall'adozione di una variante al P.R.G. - apposta al contratto di cessione di aree di privati al Comune, richiedendo, la giurisdizione esclusiva del g.a. in materia urbanistica ed edilizia, che il comportamento della PA non sia semplicemente occasionato dall'esercizio del potere, ma si traduca, in virtù della norma attributiva, in una sua manifestazione diretta e ciò risulti necessario in relazione all'oggetto del potere e al risultato da perseguire. Ciò non si verifica quando la condotta omissiva imputata al Comune debba essere accertata esclusivamente al fine di verificare il mancato avveramento della condizione cui le parti avevano rimesso il perfezionamento dell'atto negoziale. In precedenza a Sez. U, ordinanza n. 2052/2016 in materia urbanistica ed edilizia, la domanda di risarcimento del danno del proprietario di area contigua a quella in cui è realizzata l'opera pubblica nella specie, la linea ferroviaria dell'alta velocità appartiene alla giurisdizione ordinaria ove, nella prospettazione dell'attore, fonte del danno non siano né il se né il come dell'opera progettata, ma le sue concrete modalità esecutive, atteso che la giurisdizione esclusiva amministrativa si fonda su un comportamento della P.A. o del suo concessionario che non sia semplicemente occasionato dall'esercizio del potere, ma si traduca, in base alla norma attributiva, in una sua manifestazione e, cioè, risulti necessario, considerate le sue caratteristiche in relazione all'oggetto del potere, al raggiungimento del risultato da perseguire. b Sez. U - , ordinanza n. 2482/2017 la controversia avente ad oggetto la risoluzione, per inadempimento del comune committente, di una convenzione relativa alla costruzione di un impianto sportivo peraltro in larga parte già eseguita , con conseguente richiesta di risarcimento del danno, appartiene alla giurisdizione ordinaria, attenendo alla fase privatistica di esecuzione del rapporto concessorio, successiva all'aggiudicazione. c Sez. U - , ordinanza n. 17110/2017 in tema di espropriazione per pubblica utilità, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. g , dell?’all. 1 al d.lgs. n. 104/2010, allorquando il comportamento della P.A., cui si ascrive la lesione, sia la conseguenza di un assetto di interessi conformato da un originario provvedimento ablativo, legittimo o illegittimo, ma comunque espressione di un potere amministrativo in concreto esistente, cui la condotta successiva si ricollega in senso causale. Pertanto, poiché, diversamente dalla mancata retrocessione del fondo occupato, l?eventuale usucapione della proprietà di quest'ultimo non è immediatamente riconducibile al pregresso esercizio del potere espropriativo, ma ne costituisce una conseguenza meramente occasionale atteso che, tra quel potere e questo effetto intercorre, necessariamente, la interversio possessionis , dalla detenzione qualificata al possesso, dell'occupante , il relativo suo accertamento appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. SEZIONI UNITE ORDINANZA 30 MARZO 2018 N. 8035 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI. Servizio di illuminazione con lampade votive - Giurisdizione amministrativa - Estensione – Fondamento - Fattispecie. Qualora un Comune si avvalga dell'opera di un privato in relazione all'illuminazione votiva di un cimitero municipale, il relativo rapporto concreta una concessione di pubblico servizio, con conseguente devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di tutte le controversie concernenti il rapporto concessorio, la sua cessazione, nonché´ eventuali richieste di risarcimento ad esso collegate, qualora esse pongano in discussione aspetti implicanti l'esercizio di potestà` pubbliche o, comunque, ad esse riconducibili nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda con cui il privato chiedeva accertarsi l'avvenuto rinnovo tacito della concessione per inidoneità` della comunicazione del sindaco, nonché su quelle afferenti il pagamento di un indennizzo a seguito della successiva intervenuta risoluzione anticipata dal contratto, ovvero, in subordine, in caso di ritenuta tempestività della disdetta, di quelle risarcitorie conseguenti, anche, alla mancata rivalutazione dei canoni, in quanto aventi tutte quale presupposto la verifica dell'esercizio di poteri discrezionali della PA . In senso sostanzialmente conforme i Sez. U, sentenza n. 9261/1998 qualora un comune si avvalga dell'opera di un privato in relazione all'illuminazione votiva di un cimitero municipale, il relativo rapporto concreta una concessione di pubblico servizio e non di opera pubblica, con la conseguenza che, a norma dell'art. 5 l. n. 1034/1971, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie concernenti il rapporto concessorio, la sua cessazione, nonché eventuali richieste di risarcimento, mentre sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al pagamento di canoni scaduti prima della cessazione del rapporto concessorio. ii Sez. U, sentenza n. 28166/2008 spetta al giudice amministrativo la giurisdizione in ordine alla controversia avente ad oggetto la rivendicazione da parte di un Comune degl'impianti destinati all'erogazione di un servizio pubblico affidato in concessione ad una società privata, qualora sia in contestazione l'intervenuta rinnovazione del rapporto alla scadenza, e la conseguente acquisizione gratuita degl'impianti da parte del concedente la controversia, infatti, pur non attenendo all'esercizio di un potere pubblico autoritativo, ha ad oggetto i diritti e gli obblighi dell'Amministrazione e del concessionario, e quindi il contenuto della convenzione tra gli stessi stipulata, la cui interpretazione viene pertanto in rilievo sia come criterio di soluzione della controversia sulla proprietà degli impianti, che come criterio di attribuzione della giurisdizione, in relazione alla durata della concessione.