RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA 5 MARZO 2018, N. 5097 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Compravendita di bene sottoposto a vincolo archeologico - Inosservanza delle norme in tema di trascrizione e notificazione - Conseguenze - Diritto di prelazione della P.A. - Carenza di potere in concreto - Interesse legittimo oppositivo - Configurabilità - Giurisdizione amministrativa - Fondamento. Nella compravendita di bene sottoposto a vincolo archeologico, l'eventuale inefficacia del vincolo, per inosservanza delle norme in tema di trascrizione e notificazione del relativo atto impositivo, non implica che il successivo esercizio della prelazione da parte della PA integri una fattispecie di carenza di potere in astratto - come tale determinante un'ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo per difetto assoluto di attribuzione - trattandosi, invero, di un'ipotesi di carenza di potere in concreto, in quanto attinente non all' an bensì al quomodo della potestà pubblica ne consegue che la posizione fatta valere, sul presupposto di una tale inefficacia, dall'acquirente che abbia subito l'esercizio del diritto di prelazione, è di interesse legittimo oppositivo, e non di diritto soggettivo, ed in quanto tale devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo. Si veda Cass. Sez. 1, sentenza n. 22501/2004 alla dichiarazione della Soprintendenza per i beni archeologici circa la riconducibilità di un bene alla categoria dei beni di interesse archeologico, di per sè non appositiva di un vincolo su di un bene di proprietà o in possesso di un privato, non può riconoscersi efficacia certificativa dell'appartenenza del bene allo Stato le medesima dichiarazione, inoltre, non è di per sè insindacabile da parte del giudice ordinario nella controversia relativa all'accertamento della proprietà, demaniale o meno, di un determinato bene. Nella specie, la sentenza impugnata, cassata dalla Corte Cass., aveva ritenuto la dichiarazione della Soprintendenza per i beni archeologici - secondo cui i beni in ordine ai quali il privato chiedeva accertarsi il suo diritto di proprietà erano da considerarsi di importante interesse archeologico, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 - espressione di discrezionalità tecnica dell'amministrazione, in quanto tale insindacabile da parte del giudice ordinario . SEZIONI UNITE ORDINANZA 6 MARZO 2018, N. 5304 ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI E NON ECONOMICI. Consorzio per lo sviluppo industriale – Trasformazione in Consorzio di sviluppo economico locale – Deliberazione dell'assemblea consortile – Impugnazione – Giurisdizione amministrativa – Sussistenza – Fondamento. Il Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo, che a seguito della l.r. Friuli Venezia Giulia n. 3/2015, è stato trasformato in un Consorzio di sviluppo economico locale, è, per espressa previsione legislativa, un ente pubblico economico, con il compito di promuovere, nell'ambito dell'agglomerato industriale di competenza, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nel settore dell'industria ne consegue che le controversie in ordine alle delibere dell'assemblea, con le quali è stato adeguato lo statuto dell'ente e sono stati nominati i componenti del consiglio di amministrazione, appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, configurandosi in capo ai soggetti partecipanti al Consorzio soltanto l'interesse legittimo alla legittimità degli atti emessi in base alla relativa disciplina. Si veda Cass. Sez. U., ordinanza n. 14475/2002 il Consorzio di Bonifica dell'Alto Lambro - costituito, ai sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tra la Provincia di Milano ed alcuni Comuni per la conduzione e gestione dei servizi di collettamento e di depurazione del fiume Lambro nonché per lo svolgimento di altri servizi di pubblica utilità - ha natura di ente pubblico ne consegue che le controversie in ordine alla validità ed efficacia della revoca e la nomina degli organi di detto Consorzio appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, costituendo tali atti espressione del potere di autonomia organizzativa dell'ente, di fronte al quale le situazioni giuridiche soggettive dei consorziati hanno consistenza di interesse legittimo, senza che assuma rilievo, in senso contrario, la circostanza che detti atti siano stati in ipotesi adottati in assoluta carenza di potere, essendo questa inidonea a trasformare una situazione, ab origine di interesse, in diritto soggettivo. SEZIONI UNITE ORDINANZA 6 MARZO 2018, N. 5303 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Collaboratore di commissione parlamentare - Compenso - Controversia instaurata prima del 20 dicembre 2005 - Autodichia - Esclusione - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Fondamento. La controversia, avente ad oggetto il compenso per un incarico di collaborazione affidato da una commissione parlamentare, instaurata prima del 20 dicembre 2005, data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato n. 180/2005, in materia di estensione della giurisdizione degli organi di autodichia agli atti e provvedimenti amministrativi non concernenti i dipendenti o le procedure di reclutamento del personale, esula dalla giurisdizione di tali organi, in applicazione della norma di cui all'art. 5 c.p.c. ed appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, riguardando il trattamento economico spettante ad un funzionario onorario, avente natura indennitaria e non retributiva e, pertanto, affidato alle libere e discrezionali determinazioni dell'autorità che procede alla investitura, di fronte alle quali il funzionario ha un mero interesse legittimo. Si richiama Cass. Sez. U. - , sentenza n. 2479/2017 la controversia intrapresa dal componente del Comitato per l'intervento nella società SIR, avente ad oggetto il pagamento della differenza tra il compenso già fissato dall'amministrazione competente e quello asseritamente dovutogli per l'attività svolta, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, giacché, trattandosi di un funzionario onorario legato alla PA da un rapporto di servizio con attribuzioni pubbliche, ma privo degli elementi caratterizzanti il pubblico impiego, il relativo trattamento economico, in mancanza di specifiche previsioni di legge, ha natura indennitaria e non retributiva - con esclusione, quindi, di qualsiasi nesso di sinallagmaticità - ed è, pertanto, affidato alle libere e discrezionali determinazioni dell'autorità che procede all'investitura, di fronte alle quali il funzionario medesimo ha un mero interesse legittimo.