SEZIONI UNITE ORDINANZA 1° MARZO 2018, numero 4899 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE – PREVENTIVO. Giudizio davanti al TAR - Limite preclusivo - Udienza di discussione - Fondamento. Nel giudizio amministrativo, il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto con ricorso notificato prima dell'udienza di discussione, essendo tale udienza indefettibile nell'ambito del procedimento decisorio regolato dall'articolo 73 c.p.a., né la notificazione del ricorso può ritenersi preclusa nell'ultimo termine previsto da detta norma per il deposito di memorie e repliche, che non si notificano. Si vedano a Cass. Sez. U, ordinanza interlocutoria numero 15539/2016 il momento preclusivo della proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione deve individuarsi in quello in cui l'attività processuale delle parti in primo grado si esaurisce ed inizia il momento decisorio della causa, sicché, ove sia prevista l'udienza di discussione di quest'ultima, esso coincide con la sua chiusura, mentre, in assenza della stessa, occorre fare riferimento allo scadere dei termini per lo scambio degli scritti conclusionali. b Cass. Sez. U., ordinanza numero 2144/2018 la preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, prevista dall'articolo 41, comma 1, c.p.c. - che di regola si verifica, non al momento della pubblicazione del provvedimento decisorio nel merito in primo grado, ma da quello precedente in cui la causa viene trattenuta in decisione - non opera allorché il giudice, dopo aver trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, sospenda il processo ai sensi dell'articolo 367 c.p.c., posto che, in questo caso, per effetto del provvedimento di sospensione, la pronuncia sul regolamento recupera la funzione di consentire una sollecita definizione della questione sulla giurisdizione. SEZIONI UNITE SENTENZA 23 FEBBRAIO 2018, numero 4485 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE – SOMMARIO. Difese attinenti all’”an debeatur” – Conseguenze sul rito applicabile - Domanda riconvenzionale, di compensazione o accertamento pregiudiziale – Trattazione – Rito sommario “speciale” o rito ordinario – Limiti - Rilevanza della competenza del giudice adito. La controversia di cui all'articolo 28 l. numero 794/1942, introdotta sia ai sensi dell'articolo 702-bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'articolo 14 d.lgs. numero 150/2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all' an debeatur . Soltanto qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'articolo 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario congiuntamente a quella proposta ex articolo 14 dal professionista e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena , previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli articolo 34, 35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell'articolo 14. Si richiamano i Sez. 2, sentenza numero 19873/15 in tema di liquidazione degli onorari di avvocato, l'articolo 14, comma 4, d.lgs. numero 150/2011, dichiarando inappellabile l'ordinanza che definisce la procedura ex articolo 28 l. numero 794/1942, richiama i presupposti operativi di questa procedura speciale, sicché l'ordinanza che statuisca sull' an del compenso e non solo sul quantum è impugnabile con l'appello e non col ricorso per cassazione. ii Sez. 6 - 2, Ordinanza numero 5843/17 le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente previste dall'articolo 28 l. numero 794/1942 - come risultante all'esito delle modifiche apportategli dall'articolo 34 d.lgs. numero 150/2011 e dell'abrogazione degli articolo 29 e 30 della medesima legge - devono essere trattate con la procedura prevista dall'articolo 14 del menzionato d.lgs. numero 150, anche ove la domanda riguardi l' an della pretesa, senza possibilità, per il giudice adito, di trasformare il rito sommario in ordinario, ovvero di dichiarare l'inammissibilità della domanda. iii sez. 2 - , sentenza numero 12411/17 in tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato in materia civile, l'ordinanza conclusiva del procedimento ex articolo 14 d.lgs. numero 150/2011 non è appellabile, ma impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, sia che la controversia riguardi solamente il quantum debeatur , sia che la stessa sia estesa all' an della pretesa, trovando anche in tale ultimo caso applicazione il rito di cui al citato articolo 14.