RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I SENTENZA 19 GENNAIO 2018, N. 1431 ADOZIONE - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE ADOZIONE - ADOZIONE DEI MINORI D'ETÀ - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE. Diritto del minore di vivere in un contesto unito e sereno - Stato di detenzione di lunga durata dei genitori – Causa di forza maggiore non transitoria - Impedimento all’adeguato svolgimento delle funzioni genitoriali. In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità, lo stato detentivo di lunga durata dei genitori costituisce una causa di forza maggiore non transitoria che oggettivamente impedisce un adeguato svolgimento delle funzioni genitoriali, incidendo negativamente sul diritto del bambino di vivere in un contesto unito e sereno negli anni più delicati della sua crescita. Si richiama, Cass. Sez. 1, sentenza n. 19735/15 in tema di adozione di minori, il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della famiglia di origine incontra i suoi limiti in presenza di uno stato di abbandono, cosicché la rescissione del legame familiare costituisce l'unico strumento idoneo ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed a garantirgli assistenza e stabilità affettiva. Tale condizione non può essere esclusa dallo stato di detenzione al quale il genitore sia temporaneamente assoggettato, trattandosi di circostanza che, in quanto imputabile alla condotta criminosa del genitore stesso, non integra gli estremi della causa di forza maggiore di carattere transitorio idonea a giustificare la mancata assistenza, dovendosi dare comunque rilievo, per escludere la dichiarazione dello stato di adottabilità, al fatto che il genitore, nonostante la detenzione, si sia preoccupato di assicurare al minore l'assistenza morale e materiale, affidandolo a parenti in grado di prendersene cura. SEZ. I SENTENZA 25 GENNAIO 2018, N. 1895 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE. Piano attestato di risanamento - Credito del professionista per attività di assistenza e consulenza funzionali alla predisposizione del piano - Prededuzione ex art. 111, comma 2, l. fall. - Configurabilità - Esclusione - Ragioni. Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza funzionali alla predisposizione di un piano attestato di risanamento, ex art. 67, comma 3, lett. d , l. fall., non va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento a norma dell'art. 111, comma 2, l. fall., poiché il detto piano non costituisce una procedura concorsuale, rientrando nel novero degli atti di programmazione dell’impresa finalizzati al suo risanamento, che possono dare luogo a convenzioni stragiudiziali sottratte alla valutazione o al controllo da parte di organi giurisdizionali. Non si rilevano precedenti in termini. SEZ. I ORDINANZA 25 GENNAIO 2018, N. 1899 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE. Contributi concessi ai sensi della l. n. 44/1986 - Revoca dei contributi - Equiparabilità all'avveramento di clausola risolutiva espressa - Conseguenze – Indebito oggettivo - Diritto dell’ente finanziatore alla restituzione di tutte le somme erogate. La revoca dei benefici e contributi ricevuti ai sensi della l. n. 44/1986 sull'imprenditoria giovanile, per il venir meno dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti, può essere equiparata all’avveramento di una clausola risolutiva espressa, sicché il soggetto finanziato è tenuto a restituire all’ente finanziatore tutte le somme, in qualunque forma erogate, indebitamente ricevute in forza della predetta normativa. Si veda Cass. Sez. 1, sentenza n. 26507/13 la revoca dei benefici e contributi ricevuti ai sensi della legge 28 febbraio 1986, n. 44, sull'imprenditoria giovanile, per inadempimento degli oneri assunti, può essere equiparata all'avveramento di una clausola risolutiva espressa, e, pertanto, è il soggetto finanziato è tenuto a provare i fatti impeditivi della revoca del finanziamento, così escludendo, ai sensi dell'art. 2033 c.c., la sua soggezione alla richiesta di restituzione del contributo come indebito oggettivo.