RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA 22 FEBBRAIO 2018 N. 4361 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITA' DI UFFICIO Decisione sulla competenza in sede di regolamento - Successiva pronuncia di merito declinatoria della giurisdizione - Preclusione - Fattispecie. La decisione sulla competenza presuppone l'affermazione, quantomeno implicita, da parte del giudice investito della causa, della propria giurisdizione, sicché, attribuita la competenza, in sede di regolamento, ad un giudice, quest'ultimo non può successivamente declinare la sua giurisdizione. Nella specie la S.C., ha riformato la decisione della corte territoriale, di conferma della declinatoria di giurisdizione adottata dal tribunale in favore del giudice amministrativo, sulla base di una differente e successiva - rispetto alla decisione sul regolamento di competenza - qualificazione della domanda, e ha, quindi, rimesso la causa allo stesso tribunale, in diversa composizione . Al riguardo, già si era detto che a Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 29/16 La pregiudizialità della questione di giurisdizione rispetto a quella di competenza - fondata sulle previsioni costituzionali riguardanti il diritto alla tutela giurisdizionale, la garanzia del giudice naturale precostituito per legge, i principi del giusto processo, l'attribuzione della giurisdizione a giudici ordinari, amministrativi e speciali ed il suo riparto tra questi secondo criteri predeterminati - può essere derogata solo in forza di norme o principi della Costituzione o espressivi di interessi o di valori di rilievo costituzionale, come, ad esempio, nei casi di mancanza delle condizioni minime di legalità costituzionale nell'instaurazione del giusto processo , oppure della formazione del giudicato, esplicito o implicito, sulla giurisdizione. b Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 2409/75 L'accertamento della giurisdizione ha carattere pregiudiziale rispetto a quello della competenza, perché la decisione su questa ultima, sia affermativa che negativa, presuppone l'affermazione della giurisdizione. Da ciò consegue l'irrilevanza, in sede di impugnazione avverso una sentenza declinatoria della giurisdizione, di ogni questione sulla competenza o meno del giudice che ha emesso la sentenza medesima. SEZIONI UNITE ORDINANZA 22 FEBBRAIO 2018, N. 4359 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI. Domanda risarcitoria proposta dal destinatario di contributi pubblici - Giurisdizione del g.o. - Fattispecie . La domanda di risarcimento dei danni nei confronti di ente pubblico proposta da un privato, in qualità di destinatario di un contributo statale per il rifacimento di bene immobile, in concreto non erogato e quindi determinante, secondo la prospettazione della domanda, il dissesto definitivo del bene, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario. Nella specie la S.C. ha applicato il principio con riferimento ad una domanda di risarcimento per l'illegittima demolizione di un'abitazione, danneggiata dal sisma del 1980, per la quale il contributo previsto dall'art. 21 della l. n. 219/1981, benché disposto, non era stato erogato . In senso conforme, Cass. Sez. U, Sentenza n. 183 del 2001 Il privato destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche vanta, nei confronti dell'autorità concedente, una posizione tanto di interesse legittimo rispetto al potere dell'Amministrazione di annullare i provvedimenti di attribuzione dei benefici per vizi di legittimità ovvero di revocarli per contrasto originario con l'interesse pubblico , quanto di diritto soggettivo relativa alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento o della sovvenzione ed alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi , con conseguente competenza del giudice ordinario a conoscere delle controversie instaurate o per ottenere gli importi dovuti ma in concreto non erogati , ovvero per contrastare l'Amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge. In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto l'appartenenza alla giurisdizione del giudice ordinario della controversia instaurata dal privato, destinatario di contributo statale - nella specie disposto dall'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per la ricostruzione e riparazione degli stabilimenti industriali danneggiati dal sisma del novembre 1980 -, che si doleva della revoca del contributo in precedenza concesso, espressamente ricollegata dall'Amministrazione alla violazione degli obblighi incombenti sul beneficiario, e ciò costituendo la revoca un provvedimento astrattamente lesivo del diritto soggettivo già conferito al beneficiario .