RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA 8 FEBBRAIO 2018, N. 3146 ATTI AMMINISTRATIVI – POLITICI. Giurisdizione contabile - Finanziamenti regionali a progetti formativi - Carattere politico dell'atto - Insussistenza - insindacabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti per responsabilità erariale dell'assessore regionale e del dirigente del dipartimento formazione professionale per l'erogazione di finanziamenti aggiuntivi, rispetto a quelli già disposti con l'approvazione del piano regionale dell'offerta formativa, trattandosi non di atti politici , come tali insindacabili in carenza di un parametro giuridico norme di legge o principi dell'ordinamento sulla cui base svolgere il sindacato giurisdizionale, ma di atti inerenti ad un procedimento, regolato con legge regionale, posto in essere nell'esercizio di funzioni amministrative connesse alla programmazione e all'erogazione di finanziamenti per l'attività di formazione, secondo gli ordinari canoni di efficienza ed economicità amministrativa nella specie, i finanziamenti aggiuntivi, a valere sulle economie realizzate nell'ambito del piano, erano stati erogati per progetti formativi già realizzati e per la voce spese per il personale , non rientrante nell'ipotesi di modifica del piano regolata dall'art. 6, comma 3, della l.r. Sicilia n. 24 del 1976 . In precedenza a Cass. Sez. U, Sentenza n. 10319/16 Non ha natura di atto politico quello che, seppur emesso nell'esercizio di ampia discrezionalità, è vincolato a un fine desumibile dal sistema normativo, sicché non si sottrae alla giurisdizione contabile la delibera della giunta regionale che non preveda una soglia minima di prezzo in un'operazione di cartolarizzazione immobiliare principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c. . b Cass. Sez. U, Sentenza n. 6820/17 La Corte dei Conti può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente pubblico, che devono essere ispirati ai criteri di economicità ed efficacia, ex art. 1 l. n. 241/1990, i quali assumono rilevanza non già sul piano della mera opportunità, ma della legittimità dell'azione amministrativa e consentono, in sede giurisdizionale, un controllo di ragionevolezza sulle scelte della pubblica amministrazione, onde evitare la deviazione di queste ultime dai fini istituzionali dell'ente e consentire la verifica della completezza dell'istruttoria, della non arbitrarietà e proporzionalità nella ponderazione e scelta degli interessi, nonché della logicità ed adeguatezza della decisione finale rispetto allo scopo da raggiungere nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva escluso la rispondenza ai criteri di economicità ed efficienza della scelta, operata da un ente pubblico consortile, di esternalizzare i compiti e servizi necessari alla propria attività ad un soggetto privo non solo di personale, ma anche di sede sociale . SEZIONI UNITE SENTENZA 16 FEBBRAIO 2018, N. 3873 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI – ACCESSIONE. Costruzione su suolo comune da parte di comproprietario - Acquisto per accessione dei comproprietari non costruttori - Sussistenza - Condizioni. La costruzione eseguita dal comproprietario sul suolo comune diviene, per accessione, ai sensi dell’art. 934 c.c., di proprietà comune agli altri comproprietari dell'immobile, salvo contrario accordo, traslativo della proprietà del terreno o costitutivo di un diritto reale su di esso, che deve rivestire la forma scritta ad substantiam ”. La decisione conferma l’indirizzo interpretativo più risalente, che era già stato espresso da a Sez. 2, Sentenza n. 11120/1997 per il principio dell'accessione art. 934 c.c. la costruzione su suolo comune è anch'essa comune, mano a mano che si innalza, salvo contrario accordo scritto, ad substantiam art. 1350 c.c. pertanto, per l'attribuzione, in proprietà esclusiva, ai contitolari dell'area comune, dei singoli piani che compongono la costruzione, sono inidonei sia il corrispondente possesso esclusivo del piano sia il relativo accordo verbale sia il proporzionale diverso contributo alle spese. b Sez. 2, Sentenza n. 6034/1980 Il principio dell'accessione di cui all'art 934 c.c. implica che, quando il suolo e comune, ricada nella comunione anche l'edificio costruito su di esso, tranne che i comproprietari del suolo medesimo abbiano provveduto con atto scritto alla determinazione reciproca del loro diritto sulle singole porzioni del costruendo edificio, destinato a diventare, a costruzione ultimata, di rispettiva proprietà esclusiva. Pertanto, nel caso in cui si sia verificata una situazione di comunione del suolo per effetto della alienazione di una sua quota, da parte dell'originario unico proprietario, ad un terzo, la comunione si estende al fabbricato che venga successivamente realizzato senza la previa determinazione dei rispettivi diritti sullo stesso. Resta perciò superato il diverso orientamento che era stato espresso dai principi secondo cui i Sez. 2, Sentenza n. 4120/2001 Alle costruzioni eseguite da uno dei comproprietari su terreno comune non si applica la disciplina sull'accessione contenuta nell'art. 934 c.c., che si riferisce solo alle costruzioni su terreno altrui, ma quella in materia di comunione, con la conseguenza che la comproprietà della nuova opera sorge a favore dei condomini non costruttori solo se essa sia stata realizzata in conformità di detta disciplina, cioè con il rispetto delle norme sui limiti del comproprietario all'uso delle cose comuni, cosicché le opere abusivamente create non possono considerarsi beni condominiali per accessione. ii Sez. 2, Sentenza n. 7523/2007 La disciplina sull'accessione, contenuta nell'art. 934 c.c., si riferisce solo alle costruzioni su terreno altrui alle costruzioni eseguite da uno dei comproprietari su terreno comune non si applica tale disciplina, ma quella in materia di comunione, con la conseguenza che la comproprietà della nuova opera sorge a favore dei condomini non costruttori solo se essa sia stata realizzata in conformità di detta disciplina, cioè con il rispetto delle norme sui limiti del comproprietario all'uso delle cose comuni, cosicché le opere abusivamente create non possono considerarsi beni condominiali per accessione ma vanno considerate appartenenti al comproprietario costruttore e rientranti nella sua esclusiva sfera giuridica.