RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I SENTENZA 30 NOVEMBRE 2017, N. 28821 PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - DI ACCERTAMENTO. Azione di accertamento - Oggetto - Mera situazione di fatto - Esclusione. In tema di giudizio di cognizione, l’azione di accertamento non può avere ad oggetto, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una mera situazione di fatto, ma deve tendere all'accertamento di un diritto che sia già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale, e non meramente potenziale. Si vedano a Sez. L, Sentenza n. 3905 del 2003 È inammissibile, per difetto di interesse ad agire, l'azione intesa al mero accertamento di un fatto, giacché il diritto di difendersi in giudizio di cui agli artt. 24 e 111 Cost. può esercitarsi solo davanti alla prospettazione di un determinato diritto o interesse giuridicamente protetto, sì da consentire all'avversario di conoscere precisamente i punti da discutere, ossia il bene della vita chiesto dall'attore ed il danno che per lo stesso avversario deriverebbe dall'accoglimento della domanda. Nella specie la S.C ha cassato senza rinvio la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di un lavoratore volta all'accertamento di una tecnopatia e del proprio diritto alle relative indennità nella misura di giustizia senza specificare la richiesta di alcuno dei possibili molteplici benefici . b Sez. L, Sentenza n. 17971 del 2010 La domanda di mero accertamento della natura professionale dell'infortunio, nonché, specificamente, della sussistenza del nesso di causalità tra infortunio e prestazione lavorativa in assenza di una inabilità permanente residuata e indennizzabile sono inammissibili, risolvendosi in richieste di accertamento di meri fatti, incompatibile con la funzione del processo che può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi salvo casi eccezionali con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sè e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare. Nè può ritenersi che la natura lavorativa dell'infortunio costituisca questione pregiudiziale al diritto alla rendita, come tale suscettibile, a norma dell'art. 34 c.p.c., di accertamento incidentale con efficacia di giudicato separatamente dall'esame della domanda principale, essendo invece uno degli elementi costitutivi del diritto medesimo. c Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2051 del 2011 L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza. Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, c.p.c. . SEZ. I ORDINANZA 5 DICEMBRE 2017, N. 29113 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - IN GENERE. Spese per la bonifica delle aree inquinate - Art. 17 d.lgs. n. 22/1997 c.d. decreto Ronchi e d.m. n. 471/1999 - Ammissione al passivo per somma corrispondente all’onere di bonifica - Perdurante vigenza - Sulla base di previa stima amministrativa. In caso di fallimento del soggetto proprietario di aree inquinate, il Comune ha diritto all’ammissione allo stato passivo per le somme corrispondenti ai costi di ripristino ambientale, atteso che per le fattispecie sostanziali per le quali si ha riguardo cioè ai profili dell’integrazione dell’inquinamento, del suo accertamento e del procedimento di accertamento dei costi , ove perfezionatesi anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006 cd. codice dell’ambiente , deve ritenersi la perdurante vigenza del d.m. n. 471/1999, il quale, dando attuazione all’art. 17 d.lgs. n. 22/1997 cd. Decreto Ronchi , in essere al tempo del sorgere del dovere di recupero ambientale del bene, consente all’ente territoriale, in ipotesi di sito inquinato oggetto di procedura esecutiva immobiliare o di procedure concorsuali, di insinuarsi al passivo fallimentare per una somma corrispondente all’onere di bonifica, preventivamente determinato in via amministrativa in base ad apposita stima. Non si rilevano precedenti in termini.