RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 19 GENNAIO 2018, N. 1415 GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE . Pubblico dipendente - Incarico non autorizzato - Domanda della P.A. di pagamento dei corrispettivi percepiti - Giurisdizione del giudice ordinario - Fattispecie. La controversia avente ad oggetto il pagamento delle somme percepite dal pubblico dipendente nello svolgimento di un incarico non autorizzato appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario anche dopo l'inserimento, nell'art. 53, d.lgs. n. 165/2001, del comma 7 bis , attesa la natura sanzionatoria dell'obbligo di versamento previsto dal comma 7 cit., che prescinde dalla sussistenza di specifici profili di danno richiesti per la giurisdizione del giudice contabile. Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dall'ente strumentale Croce Rossa Italiana nell'ambito del giudizio di impugnazione del licenziamento disciplinare promosso dal dipendente . Si richiama Cass. Sez. U, Ordinanza n. 19072/16 La controversia avente ad oggetto la domanda della P.A. rivolta ad ottenere dal proprio dipendente il versamento dei corrispettivi percepiti nello svolgimento di un incarico non autorizzato appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che l'amministrazione creditrice ha titolo per richiedere l'adempimento dell'obbligazione senza doversi rivolgere alla Procura della Corte dei conti, la quale sarà notiziata soltanto ove possa prospettarsi l'esistenza di danni. SEZIONI UNITE SENTENZA 24 GENNAIO 2018, N. 1785 PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI. udienza di precisazione delle conclusione - Domande non rirproposte - Presunzione di abbandono - Operatività - Condizioni - Fattispecie. Anche nel vigore dell'attuale art. 189 c.p.c., come modificato dalla l. n. 353/1990, affinché una domanda possa ritenersi abbandonata, non è sufficiente che essa non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi avere riguardo alla condotta processuale complessiva della parte antecedente a tale momento, senza che assuma invece rilevanza il contenuto delle comparse conclusionali. Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, sebbene il convenuto si fosse limitato in sede di precisazione delle conclusioni a chiedere il rigetto della domanda principale, senza fare riferimento a quella di garanzia, ciò non ne comportasse l'abbandono, attesa la consapevolezza della parte che il rapporto di garanzia sarebbe venuto in rilievo nell’ipotesi di accoglimento della domanda principale e non essendo peraltro contestato dal terzo il fondamento della domanda di garanzia . Si richiama Cass. Sez. I, Sentenza n. 15860/14 Affinché una domanda possa ritenersi abbandonata dalla parte, non è sufficiente che essa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono, dovendosi, invece, necessariamente accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa.