RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. VI 1, ORDINANZA 9 NOVEMBRE 2017, N. 26624 ADOZIONE CONDIZIONI SITUAZIONE DI ABBANDONO IN GENERE . Accertamento dello stato di abbandono di minorenni – Generica manifestazione della volontà di accudire i bambini – Rilevanza – Esclusione Fattispecie relativa a genitore detenuto. In tema di dichiarazione di adottabilità, la condizione di persistente mancanza di assistenza morale e materiale dei figli minorenni, e l’indisponibilità a porre rimedio a tale situazione da parte del genitore, non viene meno per effetto della mera dichiarazione di quest’ultimo a prendersene cura, che non si concretizzi in atti o comportamenti giudizialmente controllabili, tali da escludere la possibilità di un successivo abbandono. Nel caso di specie, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha ritenuto che lo stato di detenzione del padre, in quanto imputabile alla condotta criminosa dello stesso, non integri gli estremi della causa di forza maggiore di carattere transitorio idonea a giustificare la mancata assistenza dei figli minori, tenuto conto altresì che il padre non si era preoccupato di assicurare ai minori la necessaria assistenza morale e materiale, risultando irrilevante la disponibilità meramente dichiarata a prendersi cura degli stessi . Si fa richiamo a i Cass. Sez. I , Sentenza n. 4545/10 In tema di adozione di minori d'età, sussiste la situazione d'abbandono qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del bambino, considerato non in astratto ma in concreto, cioè in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo e alle sue potenzialità pertanto, una mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore, in mancanza di concreti riscontri, non è idonea al superamento della situazione di abbandono. ii Sez. I, Sentenza n. 19735/15 In tema di adozione di minori, il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della famiglia di origine incontra i suoi limiti in presenza di uno stato di abbandono, cosicché la rescissione del legame familiare costituisce l'unico strumento idoneo ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed a garantirgli assistenza e stabilità affettiva. Tale condizione non può essere esclusa dallo stato di detenzione al quale il genitore sia temporaneamente assoggettato, trattandosi di circostanza che, in quanto imputabile alla condotta criminosa del genitore stesso, non integra gli estremi della causa di forza maggiore di carattere transitorio idonea a giustificare la mancata assistenza, dovendosi dare comunque rilievo, per escludere la dichiarazione dello stato di adottabilità, al fatto che il genitore, nonostante la detenzione, si sia preoccupato di assicurare al minore l'assistenza morale e materiale, affidandolo a parenti in grado di prendersene cura. SEZ. VI 1, ORDINANZA 14 NOVEMBRE 2017, N. 26949 BENI IMMATERIALI DIRITTI DI AUTORE PROPRIETA' INTELLETTUALE SOGGETTI DEL DIRITTO DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA CONTENUTO DEL DIRITTO CESSIONE O TRASFERIMENTO. Cessione dei diritti di autore sulle fotografie Trattenimento da parte dell'autore del negativo e cessione di una copia a stampa Art. 89 l.n. 633 del 1941 Applicabilità Esclusione Conseguenze Patto di unica riproduzione fotografica Prova Necessità. In tema di cessione dei diritti di autore sulle fotografie, la previsione di cui all'art. 89 della l. n. 633/1941, nello stabilire che la cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti all'articolo precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente , non regola affatto il caso opposto, ossia quello nel quale l'autore delle fotografie abbia trattenuto il negativo o analogo mezzo di riproduzione limitandosi a cedere all'editore una copia stampata di esso, atteso che in tal caso l'esistenza del patto di unica riproduzione deve essere provata attraverso gli ordinari mezzi, non potendo risultare da una inesistente presunzione di legge. Non si rilevano precedenti in termini.