RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I ORDINANZA DEL 27 OTTOBRE 2017, N. 25639 AGENZIA CONTRATTO DI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA' - IN GENERE. Credito per provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia - Privilegio ex art. 2751-bis, n. 3 , c.c. - Estensione alle provvigioni per attività di agente esercitata da società di capitali – Esclusione - Fondamento. L'art. 2751 bis, n. 3 , c.c., inserito dall'art. 2 della l. n. 426 del 1975, deve essere interpretato, in conformità con l'art. 3 Cost. ed in sintonia con la ratio della stessa disposizione codicistica consistente nel riconoscere una collocazione privilegiata a determinati crediti in quanto derivanti dalla prestazione di attività lavorativa svolta in forma subordinata o autonoma e, perciò, destinati a soddisfare le esigenze di sostentamento del lavoratore , nel senso che il privilegio dei crediti ivi previsto non assiste quelli per provvigioni spettanti alla società di capitali che eserciti l'attività di agente. In senso conforme, Cass. Sez. U, Sentenza n. 27986 del 2013 L'art. 2751-bis, numero 3 , cod. civ., inserito dall'art. 2 della legge 29 luglio 1975, n. 426, deve essere interpretato, in conformità con l'art. 3 Cost. ed in sintonia con la ratio della stessa disposizione codicistica, nel senso che il privilegio dei crediti ivi previsto non assiste quelli per provvigioni spettanti alla società di capitali che eserciti l'attività di agente. SEZ. I SENTENZA DEL 25 OTTOBRE 2017, N. 25332 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE PROPRIETA' INTELLETTUALE SOGGETTI DEL DIRITTO - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA CONTENUTO DEL DIRITTO - CONTRATTO DI EDIZIONE. Contratto di edizione a termine - Mancata previsione del numero minimo di esemplari - Nullità - Conversione in contratto di edizione per edizione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Ai sensi dell'art. 122 della l.n. 633 del 1941, il contratto di edizione rientra in due fondamentali fattispecie la prima, contratto di edizione per edizione , in cui la durata del rapporto è legislativamente fissata venti anni , ed è predeterminato dalle parti il numero delle edizioni e degli esemplari, stabilendosi, peraltro, che in mancanza delle indicazioni richieste o di altre speciali pattuizioni sostitutive, il contratto si intende stipulato per una sola edizione e per il numero massimo di duemila esemplari. La seconda, contratto di edizione a termine , in cui, nel termine fissato dalle parti, che non può comunque eccedere i venti anni, è conferito all'editore un ampio potere dispositivo in ordine allo sfruttamento dell'opera, con il diritto di eseguire quel numero di edizioni e per il numero di esemplari per edizione che reputi necessario a sua discrezione, stabilendosi, tuttavia, in considerazione della sua posizione egemonica ed a tutela del contraente più debole, che sia almeno indicato, a pena di nullità del contratto, il numero minimo di esemplari per ogni edizione. Tuttavia nell'ipotesi in cui il contratto di edizione a termine contenga solo l'indicazione della prima edizione con il numero di copie, non può prodursi la conversione del predetto contratto, carente delle indicazioni richieste a pena di nullità, con il contratto di edizione per edizione,, in quanto caratterizzato da un oggetto diverso e non rientrante per continenza nel primo mentre, in applicazione dell'art. 122, comma 4 l. n. 633 del 1941 il contratto di edizione a termine deve intendersi stipulato per una sola edizione ed un massimo di duemila esemplari. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello emessa in sede di rinvio, avendo la corte territoriale omesso di verificare in concreto - indagando la volontà delle parti - la possibilità di conversione del contratto nullo, ai sensi dell'art. 1424 c.c. . In senso conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17279 del 2010 Ai sensi dell'art. 122 della legge n. 633 del 1941 sul diritto di autore, il contratto di edizione, pur nella varietà di contenuto che può assumere nei singoli casi, rientra in due fondamentali fattispecie la prima, contratto di edizione per edizione , in cui la durata del rapporto è legislativamente fissata venti anni , ed è predeterminato dalle parti il numero delle edizioni e degli esemplari, stabilendosi, peraltro, che in mancanza delle indicazioni richieste o di altre speciali pattuizioni sostitutive, il contratto si intende stipulato per una sola edizione e per il numero massimo di duemila esemplari la seconda, contratto di edizione a termine , in cui, nel termine fissato dalle parti, che non può comunque eccedere i venti anni, è conferito all'editore un ampio potere dispositivo in ordine allo sfruttamento dell'opera, con il diritto di eseguire quel numero di edizioni e per il numero di esemplari per edizione che reputi necessario a sua discrezione, stabilendosi, tuttavia, in considerazione della posizione egemonica dell'editore medesimo ed a tutela del contraente più debole, che sia almeno indicato, a pena di nullità del contratto, il numero minimo di esemplari per ogni edizione. Tuttavia nell'ipotesi in cui il contratto di edizione a termine contenga solo l'indicazione della prima edizione con il numero di copie, non può prodursi la conversione del predetto contratto, carente delle indicazioni richieste a pena di nullità, con il contratto di edizione per edizione in quanto caratterizzato da un oggetto diverso e non rientrante per continenza nel primo mentre, in applicazione dell'art. 122, quarto comma legge n. 633 del 1941 il contratto di edizione a termine deve intendersi stipulato per una sola edizione ed un massimo di duemila esemplari.