RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I ORDINANZA 9 OTTOBRE 2017, N. 23576 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE . Crediti tributari iscritti al ruolo – Ammissione al passivo – Sufficienza del ruolo munito di sola attestazione di conformità all’originale – Fondamento - Fattispecie. L'ammissione al passivo dei crediti tributari è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, come stabilito dall'art. 87, comma 2 , d.P.R. n. 602/1973, nel testo introdotto dal d.lgs. n. 46/1999, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra che l’estratto sia munito dell’autenticazione nelle forme di legge, essendo sufficiente che la copia della parte del ruolo relativa al contribuente sia munita della dichiarazione di conformità all’originale resa dal collettore delle imposte, atteso che quest’ultimo esercita le stesse funzioni dell’esattore, di cui è coadiutore ex art. 130 d.P.R. n. 858/1963. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con il quale il tribunale, nel rigettare l’opposizione promossa dal concessionario, aveva osservato che gli estratti di ruolo non erano debitamente autenticati e che il giudice delegato poteva conoscere dell’eccezione di prescrizione anche in relazione ai crediti di natura tributaria . Si richiama Cass. Sez. I, Sentenza n. 6126 del 2014 L'ammissione al passivo dei crediti tributari è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, come stabilito dall'art. 87, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell'ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi dell'art. 88, secondo comma, del d.P.R. n. 602/1973, allorché sia stata definita la sorte dell'impugnazione esperibile davanti al giudice tributario. SEZ. I SENTENZA 9 OTTOBRE 2017, N. 23579 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE. Reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento – Legittimazione – S.r.l. che ha domandato il proprio fallimento – Legittimazione del socio occulto o di fatto ad opporsi alla sentenza – Esclusione - Fondamento. Il socio di una s.r.l. fallita, il cui amministratore abbia domandato il proprio fallimento, non è legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa, in quanto la delibera assembleare che ha autorizzato l'organo amministrativo alla presentazione dell'istanza ha efficacia vincolante, ex art. 2377, comma 1, c.c., per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo che non sia stata impugnata e poi sospesa od annullata a maggior ragione, dunque, un interesse a proporre reclamo non può essere riconosciuto al socio occulto, ossia a chi eserciti l’attività di direzione e coordinamento in modo illecito, approfittando ed abusando dei poteri di direzione, ed eludendo per fini propri i principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale. In precedenza, Cass. Sez. I - , Sentenza n. 2957 del 2017 Il socio di una società a responsabilità limitata fallita, il cui amministratore abbia domandato il proprio fallimento, non è legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa, in quanto la delibera assembleare che ha autorizzato l'organo amministrativo alla presentazione dell'istanza ha efficacia vincolante, ex art. 2377, comma 1, c.c., per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo che non sia stata impugnata e poi sospesa od annullata tale principio trova applicazione anche nel caso in cui il reclamo sia proposto da un socio a sua volta dichiarato fallito il quale, benché privo del diritto di voto e, dunque, rappresentato dal curatore nell’assemblea che ha autorizzato l’amministratore a presentare l’istanza di fallimento, sia comunque legittimato per legge all'impugnazione della relativa delibera.