RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA DEL 26 OTTOBRE 2017, N. 25455 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Psicologi – Decisioni del Consiglio dell’Ordine – In generale nella specie, in materia elettorale - Impugnazioni - Giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria - Configurabilità - Fondamento. Con riferimento alle impugnazioni avverso le decisioni pronunciate dal Consiglio dell’Ordine degli psicologi, ai sensi dell'art. 17 della l. n. 56/1989, spetta all'autorità giudiziaria ordinaria, per i diversi gradi di giudizio, la giurisdizione in tutte le materie, compresa la materia elettorale di cui si tratta nella specie , atteso che esso prevede espressamente tale giurisdizione, non potendosi, pertanto, applicare il principio secondo cui la cognizione delle controversie aventi ad oggetto le operazioni elettorali è del giudice amministrativo in mancanza di espressa disciplina, né analogicamente l'art. 6 della l. n. 1034/1971, che pure devolve a detto giudice i ricorsi in materia di elezioni dei consigli comunali, provinciali e regionali, e potendo, d'altro canto, il legislatore, nell’ambito della sua insindacabile discrezionalità, ritenere che in taluni casi la interferenza di diritti ed interessi legittimi e l’opportunità di consentire l’iniziativa del PM consiglino la individuazione del giudice ordinario come autorità che può unitariamente conoscere anche delle questioni in tema di contenzioso elettorale che involgano la lesione di interessi legittimi. In senso conforme, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 24815 del 2007 Con riferimento alle impugnazioni avverso le decisioni pronunciate dal Consiglio nazionale dei geologi, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 339 del 1990, spetta all'autorità giudiziaria ordinaria integrata nella fase del merito da iscritti all'ordine per i diversi gradi di giudizio, la giurisdizione in tutte le materie, compresa la materia elettorale di cui si tratta nella specie , atteso che esso prevede espressamente tale giurisdizione, non potendosi, pertanto, applicare il principio secondo cui la cognizione delle controversie aventi ad oggetto le operazioni elettorali è del giudice amministrativo in mancanza di espressa disciplina, né analogicamente l'art. 6 della legge n. 1034 del 1971, che pure devolve al giudice amministrativo i ricorsi in materia di elezioni dei consigli comunali, provinciali e regionali, e non potendosi, infine, trarsi argomenti contrari dalla attribuzione al giudice ordinario solo delle questioni attinenti l'eleggibilità, effettuata dall'art. 16 della legge n. 616 del 1966, essendo stata quest'ultima disposizione esplicitamente abrogata dall'art. 6 in argomento. SEZIONI UNITE SENTENZA DEL 26 OTTOBRE 2017, N. 25457 NOTARIATO - DISCIPLINA SANZIONI DISCIPLINARI DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE. Sanzione disciplinare dell’avvertimento - Ambito applicativo dell'art. 136 della l. notarile nel testo, applicabile ratione temporis , modificato dal d.lgs. n. 249 del 2006 - Medesime fattispecie contemplate dall'art. 147 della l. notarile, ma connotate da minore gravità. In tema di responsabilità disciplinare dei notai, la sanzione dell'avvertimento, prevista dall'art. 136 della legge notarile nel testo, applicabile ratione temporis , novellato dal d.lgs. n. 249 del 2006 , è posta a tutela degli stessi beni garantiti dal successivo art. 147 della medesima legge, sebbene per fattispecie meno gravi, quali i comportamenti occasionali o isolati di cui alla lett. b del cit. art. 147 ovvero per condotte che, riconducibili alle lett. a e c di tale ultima disposizione, siano caratterizzate dalla lievità il relativo ambito di applicazione, pertanto, non può intendersi limitato alla sfera di operatività dell'art. 144 della legge notarile, giacché il concetto di maggiore lievità del fatto è ontologicamente diverso dall'ipotesi attenuata dell'illecito. Si richiamano a Sez. 3, Sentenza n. 11128 del 1997 Il notaio rogante che non avvisa le parti dei motivi di annullabilità o di inefficacia dell'atto oltre all'eventuale responsabilità civile è sanzionabile disciplinarmente con la censura o l'avvertimento, a norma dell'art. 136 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, che sanziona genericamente le mancanza da parte dei notai ai propri doveri, tra cui vi è quello di dare certezza ai rapporti giuridici. b Sez. 6 - 3, Sentenza n. 12995 del 2012 Gli illeciti disciplinari del notaio, se pure atipici, debbono comunque essere almeno tali da rientrare nelle previsioni di cui alle lettere a , b o c dell'art. 147 della legge 16 febbraio 1913 n. 89. Deve, pertanto, escludersi la punibilità sul piano disciplinare del notaio il quale, nel redigere verbale di apertura del testamento olografo, abbia omesso di dare conto della presenza di segni indecifrabili e privi di significato presenti sul retro della scheda testamentaria, non avendo tale omissione alcuna conseguenza sulla validità e sull'efficacia dell'atto richiesto al notaio . SEZIONI UNITE ORDINANZA DEL 26 OTTOBRE 2017, N. 25456 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Denuncia di nuova opera nei confronti di ente pubblico - Giurisdizione ordinaria - Fondamento - Fattispecie. In tema di azioni di nunciazione nei confronti della P.A., sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora il petitum sostanziale della domanda tuteli un diritto soggettivo e non lamenti l'emissione di atti o provvedimenti ricollegabili all'esercizio di poteri discrezionali spettanti alla P.A. Fattispecie in tema di denuncia di nuova opera esercitata, da un privato, nei confronti di ente locale territoriale al fine di tutelare di una servitù di passaggio . Si richiamano i Sez. U, Sentenza n. 604 del 2015 In tema di azioni nunciatorie nei confronti della P.A., sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando l'attore denunci attività materiali dell'amministrazione che possano recare pregiudizio a beni di cui egli si assume proprietario o possessore e il petitum sostanziale della domanda tuteli un diritto soggettivo, come nel caso in cui l'attore deduca la mancata esecuzione dell'ordinanza comunale di demolizione di un fabbricato pericolante che sovrasti la sua proprietà. ii Sez. U, Ordinanza n. 2052 del 2016 In materia urbanistica ed edilizia, la domanda di risarcimento del danno del proprietario di area contigua a quella in cui è realizzata l'opera pubblica nella specie, la linea ferroviaria dell'alta velocità appartiene alla giurisdizione ordinaria ove, nella prospettazione dell'attore, fonte del danno non siano né il se né il come dell'opera progettata, ma le sue concrete modalità esecutive, atteso che la giurisdizione esclusiva amministrativa si fonda su un comportamento della P.A. o del suo concessionario che non sia semplicemente occasionato dall'esercizio del potere, ma si traduca, in base alla norma attributiva, in una sua manifestazione e, cioè, risulti necessario, considerate le sue caratteristiche in relazione all'oggetto del potere, al raggiungimento del risultato da perseguire.