RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA 20 OTTOBRE 2017, N. 24876 AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI. Università statali - Patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato - Esclusione - Patrocinio autorizzato - Sussistenza – Deroghe - Conflitto d’interessi - Effetti. Ai sensi dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933 – come modificato dall'art. 11 della I. 3 aprile 1979 n. 103 - la facoltà per le Università statali di derogare, in casi speciali al patrocinio autorizzato spettante per legge all'Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell'opera di liberi professionisti, è subordinata all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'ente ossia del rettore da sottoporre agli organi di vigilanza consiglio di amministrazione per un controllo di legittimità. In via generale, la mancanza di tale controllo determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell'Università, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria. Tuttavia, nei casi in cui ricorra una vera e propria urgenza, ai sensi dell'art. 12 del r.d. n. 1592 del 1933, il rettore, quale presidente del consiglio d'amministrazione, può provvedere direttamente al conferimento dell'incarico all'avvocato del libero foro, purché curi di far approvare sollecitamente la relativa delibera dal consiglio, così sanando l’originaria irregolarità. Inoltre, in base al citato art. 43, è valido il mandato conferito ad avvocati del libero foro con il solo provvedimento del rettore, non seguito dal vaglio del consiglio, nel caso in cui si verifichi in concreto un conflitto di interessi sostanziali tra più enti pubblici parti nel medesimo giudizio, rendendo un simile conflitto di interessi - che deve essere reale, non meramente ipotetico e documentato - rende non ipotizzabile il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato in favore dell'Università, sicché non vi è alcuna ragione di richiedere la suindicata preventiva autorizzazione. In senso conforme, Cass. Sez. U, Sentenza n. 10700 del 2006 Alle università, dopo la riforma introdotta dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, non può essere riconosciuta la qualità di organi dello Stato, ma quella di enti pubblici autonomi, con la conseguenza che, ai fini della rappresentanza e difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato, non opera il patrocinio obbligatorio disciplinato dagli artt. da 1 a 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, bensì, in virtù dell'art. 56 r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, non abrogato dalla legge n. 168 del 1989, il patrocinio autorizzato disciplinato dagli artt. 43 r.d. n. 1611 del 1933, come modificato dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103, e 45 r.d. cit., con i limitati effetti previsti per tale forma di rappresentanza esclusione della necessità del mandato e facoltà, salvo i casi di conflitto, di non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato con apposita e motivata delibera. SEZIONI UNITE SENTENZA 19 OTTOBRE 2017, N. 24675 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE. Contratto di mutuo - L. n. 108 del 1996 – Interessi – Clausola di determinazione del tasso antecedente all’ entrata in vigore di detta l. - Superamento sopravvenuto del tasso soglia – Nullità – Inefficacia - Contrarietà a buona fede - Esclusione. Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto. In senso conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 801 del 2016 I criteri fissati dalla legge n. 108 del 1996, per la determinazione del carattere usurario degli interessi, non si applicano alle pattuizioni di questi ultimi anteriori all'entrata in vigore di quella legge, siano esse contenute in mutui a tasso fisso o variabile, come emerge dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 394 del 2000 conv., con modif., dalla l. n. 24 del 2001 , che non reca una tale distinzione. Superato, pertanto, l’orientamento difforme espresso da Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 9405 del 2017 Qualora l’usurarietà del tasso d’interessi di un mutuo, originariamente pattuito in misura legittima, sia sopravvenuta nel corso dell’esecuzione del contratto e sia stata tempestivamente contestata - risultando applicabile, ratione temporis”, la norma d'interpretazione autentica di cui all’art. 1 del d.l. n. 394 del 2000 conv., con modif., dalla l. n. 24 del 2001 - il giudice del merito è comunque tenuto ad accertare l’usurarietà e, per la frazione temporale nella quale il superamento del tasso soglia sia effettivamente intervenuto, deve applicare il tasso previsto in via normativa, secondo la rilevazione trimestrale eseguita ai sensi dell’art. 2 della l. n. 108 del 1996 non devono, però, applicarsi le sanzioni civili e penali stabilite dagli art. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c.