RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I SENTENZA 9 OTTOBRE 2017, N. 23571 ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE O LIBERO - IN GENERE. Impugnazione del lodo irrituale - Ricorso per cassazione proposto dal solo arbitro - Inammissibilità - Fondamento. Il lodo arbitrale irrituale reso ai sensi dell’art. 808 ter c.p.c., producendo i suoi effetti sostanziali esclusivamente nei confronti delle parti, può essere impugnato soltanto da chi abbia assunto tale veste nel procedimento in cui esso è stato pronunciato sicchè è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione resa sull’impugnazione del lodo che sia stato proposto dal solo arbitro, il quale si trova in una posizione di terzietà rispetto alle parti, né potendo fare valere nel processo in nome proprio un diritto altrui fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Non si rilevano precedenti in termini. SEZ. I ORDINANZA 27 SETTEMBRE 2017, N. 22605 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE. Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi preventivi dell’intermediario - Carenza - Comportamento successivo delle parti - Rilevanza - Fattispecie. In tema di contratti di intermediazione finanziaria, ai fini della valutazione della domanda risarcitoria da inadempimento degli obblighi preventivi di informazione gravanti sull’intermediario rileva anche il comportamento delle parti successivo all’effettuazione dell’ordine di acquisto, in quanto gli effetti di detto inadempimento ex artt. 21 e 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 restano affidati alla disciplina del c.c., sicché l'inosservanza dei detti obblighi può essere sanata dal comportamento successivo delle parti che, dopo l’acquisto, rimedino all’originario inadempimento convenendo di nuovo le relative condizioni. Nella specie, riguardante l’acquisto di bond” argentini, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in applicazione dell’art. 1453, comma 3, c.c., aveva rigettato la domanda risarcitoria ritenendo l’adempimento degli obblighi informativi, sia pure successivo all’acquisto, alla luce della dichiarazione scritta resa dall’investitore, in esito ad un incontro con la banca, di piena soddisfazione per le informazioni ricevute e la composizione del suo dossier” titoli, nel quale figuravano anche le dette obbligazioni . Si rinvia a a Sez. 1, Sentenza n. 17341 del 2008 Ai fini dell'accertamento dell'ambito oggettivo di un contratto quadro relativo alla prestazione di servizi di investimento, il giudice di merito non può fermarsi all'intitolazione enunciativa del contratto, ma deve esaminare l'intero contenuto delle pattuizioni contrattuali, astenendosi dal conferire rilievo, ai sensi dell'art. 1362 cod. civ., al comportamento successivo dell'investitore, ove lo stesso si sia sostanziato nel conferimento di ordini di borsa che, privi del necessario fondamento causale nel contratto quadro per avere ecceduto dai limiti oggettivi dello stesso, non risultino a loro volta impartiti nella forma scritta richiesta dall'art. 23, comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la responsabilità di una S.I.M. per i danni derivanti dall'esecuzione di operazioni su derivati esteri, senza tener conto che il contratto quadro sottoscritto dall'investitore, pur riferendosi genericamente, nell'intitolazione, alla negoziazione di stramenti finanziari collegati a valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati ed ai relativi indici, conteneva una clausola che limitava espressamente l'oggetto del contratto al servizio di negoziazione di prodotti derivati italiani . b Sez. 1, Sentenza n. 5089 del 2016 Nel giudizio di risarcimento del danno proposto da un risparmiatore, il giudice di merito, per assolvere l'intermediario finanziario dalla responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi informativi previsti dalla legge, non può limitarsi ad affermare che manca la prova della sua negligenza ovvero dell'inadempimento, ma deve accertare se sussista effettivamente la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico e, in mancanza di tale prova, che è a carico dell'intermediario fornire art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 , questi sarà tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore. Ne consegue che, in caso di operazione non adeguata, l'intermediario può darvi corso solo a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. c Sez. 1, Sentenza n. 16820 del 2016 La diversa incidenza che può avere l'inadempimento degli obblighi d'informazione posti a carico degli intermediari finanziari, ove sia collocabile, rispettivamente, in epoca antecedente o successiva rispetto alle operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto quadro , può condurre, a seconda dei casi, alla risoluzione dell'intero rapporto ovvero soltanto di quelli derivanti dai singoli ordini impartiti alla banca.