RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I SENTENZA 28 SETTEMBRE 2017, N. 22693 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI IMPUGNABILITA' – DECRETI. Designazione o nomina dell’amministratore di sostegno da parte del giudice tutelare - Decreto della corte d’appello in sede di reclamo - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie. È inammissibile il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di designazione o nomina dell’amministratore di sostegno emessi in sede di reclamo, in quanto logicamente e tecnicamente distinti da quelli che dispongono l’amministrazione, dovendosi limitare la facoltà di ricorso ex art. 720 bis, ultimo comma, c.p.c. a tali ultimi decreti, aventi carattere decisorio poiché assimilabili, per loro natura, alle sentenze di interdizione ed inabilitazione, senza estendersi ai provvedimenti a carattere gestorio, sicché le diverse statuizioni contenute nel medesimo decreto seguono ognuna il regime impugnatorio proprio della categoria di appartenenza. Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno contenente provvedimento gestorio di nomina di amministratore, quest'ultimo peraltro già reclamato ex art. 739 c.p.c. innanzi al tribunale in composizione collegiale, per il non gradimento del nominato, in quanto persona estranea alla famiglia del beneficiario . Si veda Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 784 del 2017 In tema di amministrazione di sostegno, i provvedimenti non aventi carattere decisorio ma meramente gestionali assunti dal giudice tutelare nella specie, decreti con i quali vengono liquidate alcune indennità in favore dell'amministratore non sono suscettibili di reclamo alla corte d’appello ex art. 720-bis c.p.c., bensì di reclamo al tribunale in composizione collegiale ai sensi dell’art. 739 c.p.c., trattandosi di provvedimenti che riguardano l'amministrazione, emanati in applicazione dell’art. 379 c.c. Peraltro, la dichiarazione di inammissibilità del reclamo da parte del giudice dell'appello ha natura di dichiarazione di incompetenza, con conseguente prosecuzione del giudizio davanti al competente tribunale in composizione collegiale attraverso il meccanismo della translatio iudicii”. SEZ. I SENTENZA 28 SETTEMBRE 2017, N. 22687 NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI – RECETTIZI. Comunicazione al destinatario mediante raccomandata - Presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. - Contestazione del destinatario - Onere della prova - Contenuto. Ai sensi dell’art. 1335 c.c., la dichiarazione unilaterale comunicata mediante lettera raccomandata si presume ricevuta e quindi conosciuta nel suo contenuto , pur in mancanza dell’avviso di ricevimento, sulla base dell’attestazione della spedizione da parte dell’ufficio postale, sicché incombe sul destinatario l’onere di provare l’asserita non corrispondenza della dichiarazione ricevuta – perché la raccomandata non conteneva alcun atto o conteneva un atto diverso – rispetto a quella indicata dal mittente, non potendo il destinatario limitarsi ad una generica contestazione dell’invio della raccomandata medesima. Si vedano i Sez. 3, Sentenza n. 6024 del 1991 La disdetta del contratto di locazione deve considerarsi comunicato nel momento in cui la raccomandata spedita ai sensi dell'art. 3 della legge sull'equo canone giunge a conoscenza del destinatario, essendo onere della parte che ne contesta il contenuto fornire la prova che la raccomandata non conteneva alcun atto o conteneva un atto diverso. ii Sez. 1, Sentenza n. 10630 del 2015 Ai fini dell'interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento ex adverso della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto. iii Sez. 1, Sentenza n. 17204 del 2016 La lettera raccomandata - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per non avere verificato se la lettera di recesso spedita dal fideiussore era pervenuta alla banca nel tempo ragionevolmente necessario a garantire l'operatività del diritto di recesso dal rapporto di fideiussione, così come contrattualmente previsto .