RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 18 SETTEMBRE 2017, N. 21550 ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO. Clausola in arbitrato estero - Esclusione pattizia dei procedimenti sommari - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Sussistenza della deroga alla giurisdizione. In presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero avente ad oggetto tutte le controversie nascenti dal contratto ad esclusione dei procedimenti sommari o conservativi, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non potendo essere ricompreso in tali procedimenti, rimane soggetto ad arbitrato. Si richiama Cass. Sez. U, Ordinanza n. 19473/2016 L'art. 24 del Regolamento CE del Consiglio n. 44/2001, del 22 dicembre 2000 così come l'art. 26 del Regolamento U.E. del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1215/2012, del 12 dicembre 2012, che, dal 10 gennaio 2015, l'ha sostituito riproducendone il contenuto , va interpretato nel senso che il giudice adito deve dichiararsi competente qualora il convenuto si costituisca in giudizio e non sollevi un'esplicita eccezione di difetto di competenza giurisdizionale, poiché tale costituzione configura una fattispecie di proroga tacita della giurisdizione. SEZIONI UNITE SENTENZA 20 SETTEMBRE 2017, N. 21850 TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO DIRITTO CIVILE - DI COSE - IN GENERE. Trasporto aereo di merci - Attività svolta dall'impresa esercente il c.d. handling aeroportuale - Natura - Prestazione oggetto di autonomo contratto stipulato tra vettore ed handler a beneficio del mittente o del destinatario - Esclusione - Attività accessoria rientrante nella prestazione del contratto di trasporto, resa dall' handler quale ausiliario del vettore - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Convenzione di Montreal sul trasporto aereo internazionale - Applicabilità. Nel trasporto aereo di merci, l'attività svolta dall'impresa esercente il servizio di c.d. handling aeroportuale non viene resa in esecuzione di un autonomo contratto di deposito a favore di terzo, concluso tra l' handler promittente e il vettore stipulante a beneficio del mittente o del destinatario, ma rientra, come attività accessoria, nella complessiva prestazione che forma oggetto del contratto di trasporto, la quale non si esaurisce nel mero trasferimento delle cose ma comprende anche la fase ad esso antecedente allorché l' handler riceve la merce dal mittente in funzione della consegna al vettore, nell'aeroporto di partenza e la fase ad esso successiva allorché riceve la merce dal vettore in funzione della messa a disposizione del destinatario, nell'aeroporto di destinazione , atteso che tale prestazione deve corrispondere, ai sensi dell'art. 1174 c.c., all'interesse del creditore ad ottenere la riconsegna delle cose trasportate nel luogo, nel termine e con le modalità indicate nel contratto medesimo consegue da ciò che a l'operatore di handling assume la qualifica di ausiliario del vettore, in quanto soggetto terzo rispetto al contratto di trasporto, della cui opera il debitore si avvale per l'esecuzione di una parte della prestazione che ne forma oggetto b nell'ipotesi di perdita o avaria delle cose trasportate nella fase in cui le stesse sono affidate all' handler , il proprietario di esse può agire contrattualmente nei confronti del vettore, il quale è responsabile del fatto colposo del proprio ausiliario, ai sensi dell'art. 1228 c.c. c nella medesima ipotesi, l'operatore di handling non risponde nei confronti del mittente o del destinatario a titolo contrattuale, non essendo parte del rapporto obbligatorio nascente dal contratto di trasporto, ma risponde, in solido con il vettore, a titolo extracontrattuale in quanto autore di un comportamento doloso o colposo imputabile ai sensi dell'art. 2043 c.c. d in quanto ausiliario del vettore aereo, l' handler , pur rispondendo a titolo extracontrattuale, beneficia delle limitazioni di responsabilità previste, in favore del vettore medesimo e dei suoi dipendenti od incaricati, dagli artt. 22 e 30 della Convenzione di Montreal sul trasporto aereo già artt. 22 e 25/A della Convenzione di Varsavia , nonché della disciplina uniforme convenzionale, dettata in tema di decadenza dall'azione risarcitoria e di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, dall'art. 35 della Convenzione di Montreal già art. 29 della Convenzione di Varsavia , salva l'ipotesi di condotta dolosa o coscientemente colposa, nella quale, ai sensi dell'art. 30, comma 3, della Convenzione di Montreal, la responsabilità dell'ausiliario resta illimitata. Superato l’orientamento precedente, già espresso da i Sez. III, Sentenza n. 9810/1997 Nel particolare rapporto di handling aeroportuale, avente ad oggetto, tra le varie attività di assistenza a terra, la custodia ed il deposito delle merci sbarcate, è legittimamente ravvisabile per effetto della consegna delle cose trasportate dal vettore aereo all'impresa esercente, con l'obbligo di quest'ultima di conservarle e restituirle al destinatario la fattispecie negoziale del deposito a favore del terzo destinatario, il quale, in caso di avaria della merce in fase di deposito, è, per l'effetto, il principale legittimato a proporre azione risarcitoria nei confronti dell'impresa esercente l' handling . Cionondimeno, l'inadempimento del promittente l'impresa depositaria arreca indubbio pregiudizio anche allo stipulante il vettore aereo , atteso l'indefettibile interesse che lo stipulante deve avere alla stipulazione art. 1411 cod. civ. , così che anche a quest'ultimo oltre che al terzo destinatario va riconosciuta la concorrente legittimazione ad agire per l'adempimento, ovvero per la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni art. 1453 cod. civ. , e, dunque, anche per il solo risarcimento dei danni dipendenti dalla mancata esecuzione del contratto da parte del promittente. Tale danno va, poi, qualificato come danno proprio , benché materialmente patito dal terzo destinatario, con conseguente validità dell'eventuale negozio di cessione ad un terzo estraneo di tutti i diritti vantati, nella qualità di stipulans , dal vettore aereo, ed a prescindere dal risarcimento operato, o meno, da quest'ultimo direttamente nei confronti del terzo destinatario, in forza del - diverso - rapporto contrattuale di trasporto , tra cui, appunto, quello di agire per i danni, in concorso alternativo con il terzo destinatario Vedi Cass. 19 luglio 1968 n. 2590 in motivazione . ii Sez. III, Sentenza n. 18074/2003 In tema di trasporto aereo, ai sensi dell'articolo 18, primo e secondo comma, della Convenzione di Varsavia 12 ottobre 1929 resa esecutiva in Italia con legge n. 841 del 1932 e in questa parte non modificata dal Protocollo dell'Aia 28 settembre 1955, reso esecutivo in Italia con legge n. 1832 del 1962 il vettore risponde della perdita della merce trasportata avvenuta durante il trasporto aereo, e cioè nel periodo di tempo durante il quale la merce si trova nella sua custodia, in un aeroporto o a bordo di un aeromobile o in qualsiasi luogo in caso di atterraggio fuori di aeroporto non anche della perdita avvenuta successivamente alla detta fase del trasporto che - come dalla Convenzione medesima indicato - si svolge appunto fin quando la merce sia nella custodia sous la garde del vettore aereo e si esaurisce nel momento in cui, con la stipulazione del contratto di deposito presso un terzo delle merci sbarcate, la custodia si trasferisce dal vettore al depositario , ipotesi dalla detta Convenzione invero non regolata. iii Sez. 3, Sentenza n. 18074 del 2003 In tema trasporto aereo, in ipotesi di trasporto di merce, con la consegna da parte del vettore delle cose trasportate all'impresa esercente il servizio di handling si configura un contratto di deposito a favore del terso, che ha per oggetto l'obbligo del depositario di custodirle e di restituire al destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, in caso avaria o di perdita della merce verificatasi nella fase di tale deposito, è legittimato a proporre l'azione risarcitoria direttamente nei confronti dell'impresa esercente l'handling . iv Sez. III, Sentenza n. 18074/2003 In tema di trasporto aereo, nel particolare rapporto di handling aeroportuale, avente ad oggetto, tra le varie attività di assistenza a terra, la custodia ed il deposito delle merci sbarcate, è legittimamente ravvisabile per effetto della consegna delle cose trasportate dal vettore aereo all'impresa esercente, con l'obbligo di quest'ultima di conservarle e restituirle al destinatario la fattispecie negoziale del deposito a favore del terzo destinatario, il quale normalmente comprende una serie di prestazioni a favore dei vettori aerei e dei passeggeri, che possono avere il contenuto più vario, formando oggetto di distinti rapporti giuridici obbligatori, disciplinati secondo la loro peculiare natura, ivi ricompreso il deposito in aeroporto delle merci sbarcate, cui si applica la disciplina del contratto di deposito dettata in generale, per tutto quanto non dispongono le norme speciali. v Sez. III, Sentenza n. 14593/2007 In tema di trasporto aereo di merci, la consegna, da parte del vettore, delle cose trasportate all'impresa esercente il servizio cosiddetto di handling aeroportuale configura un contratto di deposito a favore del terzo, che ha per oggetto, tra le varie attività di assistenza a terra, autonomamente prestate in forza del contratto con il vettore, la custodia e il deposito delle merci sbarcate ai fini della conservazione e della restituzione al destinatario o ad un suo incaricato, e tale obbligo, di custodia e deposito, non cessa con la messa a disposizione della merce, ma solo con la consegna materiale della stessa all'avente diritto, con conseguente insufficienza, a tal fine, della trasmissione al medesimo del titolo rappresentativo o della lettera di trasporto .