RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I SENTENZA 18 SETTEMBRE 2017, N. 21567 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - LITISCONSORZIO INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO . Azione di responsabilità contro amministratori di diritto e di fatto di società – Litisconsorzio necessario – Esclusione – Fondamento. In tema di responsabilità degli amministratori di società, ove la relativa azione venga proposta nei confronti di una pluralità di soggetti, in ragione della comune partecipazione degli stessi, anche in via di mero fatto, alla gestione amministrativa e contabile, tra i convenuti non si determina una situazione di litisconsorzio necessario, attesa la natura solidale della obbligazione dedotta in giudizio che, dando luogo ad una pluralità di rapporti distinti, anche se collegati tra loro, esclude l'inscindibilità delle posizioni processuali, consentendo quindi di agire separatamente nei confronti di ciascuno degli amministratori. In precedenza, in senso conforme, già Cass. sez. I, Sentenza n. 7907/2012 L'azione di responsabilità, promossa contro gli organi della società ai sensi dell'art. 2393 c.c., instaura un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, ravvisandosi un'obbligazione solidale passiva tra gli amministratori ed i sindaci salvo allorché l'accertamento della responsabilità di uno di essi presupponga necessariamente quella degli altri, come nel caso di imputazione per omessa vigilanza con la conseguenza che, in caso di azione originariamente rivolta contro una pluralità di amministratori e sindaci di una società, essi non devono necessariamente essere parti in ogni successivo grado del giudizio, neppure nel caso in cui, in presenza di una transazione raggiunta tra la società ed alcuni tra i convenuti, riguardante le quote di debito delle parti transigenti ed avente l'effetto di sciogliere anche il vincolo di solidarietà passiva, si renda necessario graduare la responsabilità propria e degli altri condebitori solidali nei rapporti interni, all'esito di un accertamento che dovrà necessariamente riferirsi, in via incidentale, anche alle condotte tenute dalle parti transigenti. Sez. I ORDINANZA 20 SETTEMBRE 2017, N. 21826 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE. Provvedimento sul compenso al difensore della curatela - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Fondamento. Il provvedimento camerale ex art. 26 l.fall., con cui il tribunale rigetta il reclamo contro il decreto del giudice delegato relativo alla liquidazione del compenso al difensore, per l'assistenza in giudizio prestata alla curatela fallimentare, è ricorribile in cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., siccome definitivo ed incidente su diritto soggettivo. Il precedente è conforme a Cass. sez. I, Sentenza n. 7782/2007 Il provvedimento camerale ex art. 26 l. fall., con cui il tribunale rigetta il reclamo contro il decreto del giudice delegato relativo alla liquidazione del compenso al difensore, per l'assistenza in giudizio prestata alla curatela fallimentare, è ricorribile in cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., siccome definitivo ed incidente su diritto soggettivo. Sez. I ORDINANZA 25 SETTEMBRE 2017, N. 22271 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE GIUDIZIO DI – OPPOSIZIONE. Fallimento – Termine per proporre opposizione al concordato fallimentare – Sospensione feriale – Esclusione. Poiché l’opposizione all’omologazione del concordato fallimentare si propone mediante ricorso a norma dell’art. 26 l.fall., richiamato dall’art. 129, comma 3, l.fall., trova applicazione l’art. 36- bis l.fall. a mente del quale tutti i termini processuali previsti negli artt. 26 e 36 l.fall. non sono soggetti alla sospensione feriale. Si richiama, Cass. sez. I, Sentenza n. 21596/2012 In tema di formazione del passivo fallimentare, al termine annuale di cui all'art. 101 legge fall. si applica la sospensione feriale, di cui agli artt. 1 e 3 della l. n. 742/1969.