RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I ORDINANZA DEL 15 SETTEMBRE 2017 N. 21482 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - IN GENERE. Credito del procuratore antistatario – Natura privilegiata nel fallimento della controparte soccombente – Esclusione – Fondamento. In tema di opposizione allo stato passivo, il credito del procuratore antistatario gode del privilegio previsto dall'art. 2751 bis n. 2 c. c. solo allorché l'attività professionale sia stata svolta per conto ed a favore del fallito e non anche quando il credito, pur se opponibile al fallimento, nasca da un'attività posta in essere per conto di un soggetto differente. In senso conforme, la risalente Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1211 del 1977 A norma dell'art 2749 cod civ, non derogato dall'art 54 legge fallimentare, il privilegio accordato al credito si estende soltanto alle spese ordinarie per l'intervento nel processo esecutivo e per l'insinuazione nel passivo fallimentare e non anche alle spese processuali sostenute nel giudizio di cognizione in cui il suddetto credito è stato accertato. Il diritto al rimborso delle spese del giudizio di cognizione non e assistito da privilegio neanche a norma dell'art 2751 n 5 cod civ, ancorché sia fatto valere, nel fallimento della controparte soccombente, dal difensore antistatario del creditore, poiché tale diritto attiene, pur sempre, al pagamento di spese giudiziali e non è suscettibile di assumere tale natura soltanto il credito che nasce dal rapporto diretto corrente fra il difensore ed il proprio cliente, a norma dell'art 2229 cod civ SEZ. I ORDINANZA DEL 15 SETTEMBRE 2017 N. 21487 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - IN GENERE. Acquisizione da parte del c.t.u. di documenti che la parte avrebbe potuto produrre - Ammissibilità - Esclusione. La c.t.u. costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti essa, tuttavia può eccezionalmente costituire fonte oggettiva di prova, per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di un perito. Ne consegue che, qualora la c.t.u. sia richiesta per acquisire documentazione che la parte avrebbe potuto produrre, l'ammissione da parte del giudice comporterebbe lo snaturamento della funzione assegnata dal codice a tale istituto e la violazione del giusto processo, presidiato dall'art. 111 Cost., sotto il profilo della posizione paritaria delle parti e della ragionevole durata. In senso conforme, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8989 del 2011 La consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti gia provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti la stessa, tuttavia può eccezionalmente costituire fonte oggettiva di prova, per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di un perito. Ne consegue che, qualora la consulenza d'ufficio sia richiesta per acquisire documentazione che la parte avrebbe potuto produrre, l'ammissione da parte del giudice comporterebbe lo snaturamento della funzione assegnata dal codice a tale istituto e la violazione del giusto processo, presidiato dall'art. 111 Cost., sotto il profilo della posizione paritaria delle parti e della ragionevole durata. SEZ. I SENTENZA DEL 18 SETTEMBRE 2017 N. 21566 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI – SPECIFICITÀ. Eccezione di prescrizione rigettata esplicitamente in primo grado – Mera riproposizione in appello – Insufficienza - Fattispecie. In tema di appello, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, sicché non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della pronuncia impugnata Nella specie, la S.C. ha ritenuto carente di specificità l'eccezione di prescrizione che la parte aveva riproposto in appello facendo riferimento alle domande ed eccezioni già avanzate in primo grado . In senso conforme, Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 18932 del 2016 Nel giudizio di appello - che non è un novum iudicium - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.