RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ I ORDINANZA 4 SETTEMBRE 2017, N. 20725 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE – DOMANDA. Concordato preventivo con riserva - Sottoscrizione della domanda da parte del solo difensore - Ammissibilità. Ai fini della presentazione della domanda di concordato con riserva di cui all’art. 161, comma 6, l. fall., è sufficiente che il ricorso sia sottoscritto dal difensore munito di procura, non occorrendo che sia personalmente sottoscritto anche dal debitore, attesa la scissione tra i due momenti, del deposito della domanda di concordato con riserva e del deposito della proposta, oltre che del piano e della documentazione, nel termine fissato dal giudice. Così anche in precedenza, secondo Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 598/17 Ai fini della presentazione della domanda di concordato con riserva di cui all’art. 161, comma 6, l. fall., è sufficiente che il ricorso sia sottoscritto dal difensore munito di procura, non occorrendo che sia personalmente sottoscritto anche dal debitore. SEZ. I ORDINANZA 31 AGOSTO 2017, N. 20617 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE. Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Ordini di investimento - Specifici doveri di informazione da parte dell’intermediario - Violazione - Rilevanza. In tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall’art. 21 d.lgs. n. 58/1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel reg. Consob n. 11522 del 1998, sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio , sia dopo la sua conclusione è il caso dell’obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate e di quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi . Tutti i descritti obblighi, finalizzati al rispetto della clausola generale che impone all’intermediario il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, assumono rilevanza per effetto dei singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro originariamente stipulato dall’investitore. Si richiama, Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 12937/17 In materia di compravendita di strumenti finanziari, l?investitore, a seguito dell’inadempimento dell’intermediario ai propri obblighi di informazione, imposti dalla normativa di legge e di regolamento Consob e derivanti dalla stipula del cd. contratto quadro, può domandare la risoluzione non solo di quest'ultimo ma anche dei singoli ordini di investimento - aventi natura negoziale e tra loro distinti e autonomi - quando il relativo inadempimento sia di non scarsa importanza.