RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I, SENTENZA 31 LUGLIO 2017, N. 19014 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE. Concordato di gruppo - Fenomeno societario corrispondente - Gruppo di società ex art. 2497 c.c. - Direzione e coordinamento quale elemento essenziale - Crisi gestita da singole società con mero conferimento di beni e accollo di debiti - Esclusione - Fondamento. L’istituto del concordato cd. di gruppo resta avvinto al fenomeno societario corrispondente, quale appunto il gruppo di società, oggetto di riconoscimento solo indiretto, senza formule definitorie, da parte dell’art. 2497 e seguenti c.c., ove si rinviene la disciplina della responsabilità da direzione e coordinamento, sicché, all’atto della crisi d’impresa, il riferimento al gruppo” è legittimo in quanto correlato all’istituto desumibile dalla suddetta disciplina, per modo da potersi propriamente discorrere di gruppo” in quelle sole dinamiche in cui una società la capogruppo esercita la propria attività d’impresa dirigendo e coordinando le altre. Ne consegue che il concordato di gruppo non può ammettersi nel caso di crisi gestita da parte di singole società mediante forme di aggregazione diverse dal gruppo societario propriamente inteso, limitate a meri conferimenti di beni e all’accollo di debiti tra le dette società, essendo elemento imprescindibile quello dell’autonomia delle masse attive e passive e la conseguente votazione separata sulle proposte da parte dei creditori di ciascuna società o impresa. Si richiamano a Cass. Sez. I, Sentenza n. 2952/15 La formale esistenza di un gruppo, con conseguente assetto giuridico predisposto per una direzione unitaria, e l'amministrazione di fatto di singole società del gruppo stesso non sono situazioni incompatibili poiché mentre la prima corrisponde ad una situazione di diritto nella quale la controllante svolge l'attività di direzione della società controllata nel rispetto della relativa autonomia e delle regole che presiedono al suo funzionamento, la seconda, invece, corrisponde ad una situazione di fatto in cui i poteri di amministrazione sono esercitati direttamente da chi sia privo di una qualsivoglia investitura, ancorché irregolare o implicita. Ne consegue che un soggetto, cui pure siano attribuiti poteri di direzione in quanto amministratore di una holding o in quanto socio di una società di fatto che ne svolge le funzioni , può, di fatto, esercitare poteri di amministrazione e, al contempo, disattendendo l'autonomia della società controllata e riducendo i relativi amministratori a meri esecutori dei suoi ordini, comportarsi come se ne fosse l'amministratore, pur utilizzando, formalmente, gli strumenti propri della direzione unitaria, quali le direttive, sicché egli risponde delle condotte relative all'amministrazione delle società controllate. b Cass. Sez. I, Sentenza n. 20559/15 Il concordato cd. di gruppo non è proponibile, innanzi al medesimo tribunale, in assenza di una disciplina positiva che si occupi di regolarne la competenza, le forme del ricorso, la nomina degli organi, nonché la formazione delle classi e delle masse, sicché, in base alla disciplina vigente, il concordato preventivo può essere proposto unicamente da ciascuna delle società appartenenti al gruppo davanti al tribunale territorialmente competente per ogni singola procedura, senza possibilità di confusione delle masse attive e passive, per essere, quindi, approvato da maggioranze calcolate con riferimento alle posizioni debitorie di ogni singola impresa. SEZ. I, SENTENZA 31 LUGLIO 2017, N. 19013 BORSA - IN GENERE . Intermediazione finanziaria - Art. 21 d.lgs. n. 58/1998 TUF - Portata imperativa e inderogabile - Rilevanza ai fini della valutazione di meritevolezza ex art. 1322 c.c. anche ai sensi della direttiva 93/22/CEE - Fondamento - Fattispecie. In tema di meritevolezza degli interessi perseguiti con contratti atipici ex art. 1322 c.c., in particolare per i contratti c.d. derivati”, l’art. 21 TUF e l’art. 26 Reg. Consob n. 11522/1998 hanno portata imperativa e inderogabile anche in applicazione dei principi della direttiva 93/22/CEE, prescrivendo che gli intermediari si comportino con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei clienti e dell’integrità del mercato nella specie, riguardante contratti derivati interest rate swap con natura di operazioni di copertura”, la S.C., in applicazione dell’esposto principio, ha cassato la sentenza di appello, richiamando altresì specificamente il rispetto delle condizioni di cui alla determinazione Consob 26 febbraio 1999, evidenziando la necessaria stretta correlazione tra l’operazione di copertura” e il rischio da coprire . Non si segnalano precedenti in termini.