RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. VI - 1 ORDINANZA 27 LUGLIO 2017, numero 18689 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Straniero extracomunitario non ricompreso tra i “familiari” di cui all’articolo 2 d.lgs. numero 30 del 2007 - Disciplina applicabile - Richiesta di permesso di soggiorno per coesione familiare - Requisito della convivenza effettiva - Rilevanza. Lo straniero extracomunitario, figlio di cittadino italiano, ma non compreso tra i “familiari” di cui all’articolo 2 del d.lgs. numero 30 del 2007 - segnatamente in quanto ultraventunenne e non a carico del genitore - soggiace, ai fini della concessione del permesso di soggiorno per coesione familiare, al regime di cui all'articolo 19, comma 2, lett. c d.lgs. numero 286 del 1998, che postula l’accertamento della convivenza effettiva tra il richiedente e il titolare della cittadinanza italiana, requisito divenuto irrilevante solo nel contesto della richiamata disciplina del 2007. Si richiamano i Sez. 1, Sentenza numero 17346 del 2010 Il familiare coniuge del cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea , dopo aver trascorso nel territorio dello Stato i primi tre mesi di soggiorno informale , è tenuto a richiedere la carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. numero 30 del 2007 e, sino al momento in cui non ottenga detto titolo avente valore costitutivo per l'esercizio dei diritti nell'Unione europea , la sua condizione di soggiornante regolare rimane disciplinata dalla legislazione nazionale, in forza della quale, ai fini della concessione del permesso di soggiorno per coesione familiare articolo 19, comma 2, lett. C , del d.lgs. numero 286 del 1998 e 28 del d.P.R. numero 394 del 1999 , nonché ai fini della concessione e del mantenimento del titolo di soggiorno per coniugio, è imposta la sussistenza del requisito della convivenza effettiva il cui accertamento compete all'Amministrazione ed è soggetto al controllo del giudice. ii Sez. 6 - 1, Sentenza numero 12745 del 2013 In caso di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare del coniuge del cittadino italiano o UE, nel regime introdotto con il d.lgs. 6 febbraio 2007, numero 30, non è più necessario il requisito della convivenza effettiva, trattandosi di criterio rimasto estraneo sia all'articolo 7, comma 1, lett. d , relativo al diritto di soggiorno del familiare del cittadino italiano, sia alle previsioni di cui agli articolo 12 e 13 del d.lgs. numero 30 del 2007, che regolano il primo il mantenimento del diritto di soggiorno in caso di divorzio o annullamento del matrimonio e pongono, per il secondo, il limite del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. iii Sez. 6 - 1, Sentenza numero 5303 del 2014 Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari in favore di un cittadino extracomunitario, coniuge di un cittadino italiano, è disciplinato dal d.lgs. 6 febbraio 2007, numero 30, che non richiede né il requisito oggettivo della convivenza tra il cittadino italiano e il richiedente - salve le conseguenze dell'accertamento di un matrimonio fittizio o di convenienza, ai sensi dell'articolo 35 della direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004 e, dunque, dell'articolo 30, comma 1 bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, numero 286 - né quello del pregresso regolare soggiorno del richiedente, mentre, nel caso di sopravvenuto decesso del coniuge cittadino italiano, l'articolo 11, comma 2, del d.lgs. numero 30 cit., subordina la conservazione del diritto al soggiorno alla permanenza sul territorio nazionale per almeno un anno prima del decesso ovvero alle ulteriori condizioni alternative previste dalla medesima disposizione. SEZ. I SENTENZA 27 LUGLIO 2017, numero 18637 CONTRATTI BANCARI - SERVIZIO BANCARIO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA BANCA Contratto di deposito beni in cassette di sicurezza - Furto - Responsabilità della banca - Onere della prova del danno subito - Presunzioni semplici e prove testimoniali - Ammissibilità. In tema di contratto bancario per il servizio delle cassette di sicurezza, nell'ipotesi di sottrazione dei beni custoditi a seguito di furto, ricorrendo la responsabilità della banca, l’onere della prova del danno subito grava sull’utente, sebbene sia all’uopo ammissibile il ricorso a presunzioni semplici ed a prove testimoniali, risultando anzi esso doveroso, tanto da giustificare, in caso di omissione non adeguatamente motivata, la cassazione della relativa decisione, trattandosi di danni dei quali è estremamente difficile, se non impossibile, fornire la prova storica. Si richiama, Cass. Sez. 1, Sentenza numero 28835 del 2011 In tema di contratto bancario per il servizio delle cassette di sicurezza, nel caso di sottrazione dei beni custoditi nella cassetta di sicurezza a seguito di furto - il quale non integra il caso fortuito, in quanto è evento prevedibile, in considerazione della natura della prestazione dedotta in contratto - grava sulla banca, ai sensi dell'articolo 1218 cod. civ., l'onere di dimostrare che l'inadempimento dell'obbligazione di custodia è ascrivibile ad impossibilità della prestazione ad essa non imputabile per avere tempestivamente predisposto impianti rispondenti alle più recenti prescrizioni in tema di sicurezza raccomandate nel settore , non essendo sufficiente, ad escludere la colpa, la prova generica della sua diligenza, dal momento che tale disposizione generale, che regola l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, si applica anche in presenza di una clausola limitativa della responsabilità della banca, da ricondurre all'articolo 1229 cod. civ. e che riguardi l'ammontare del debito risarcitorio, non l'oggetto del contratto. SEZ. VI – 1 ORDINANZA 27 LUGLIO 2017, numero 18682 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Curatore agente in revocatoria - Qualità di terzo nei rapporti tra fallito e creditori - Conseguenze - Disciplina di cui all'articolo 2710 c.c. - Inapplicabilità. Qualità di terzo nei rapporti tra fallito e creditori - Conseguenze - Disciplina di cui all'articolo 2710 c.c. - Inapplicabilità. articolo 2710 c.c. - Contenuto - Ambito applicativo - Individuazione - Applicabilità con riguardo al curatore agente in revocatoria - Esclusione - Fondamento. L'articolo 2710 c.c., che attribuisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti, individua l'ambito operativo della sua speciale disciplina nel riferimento, necessariamente collegato, all'imprenditore ed al rapporto di impresa, sicché non può trovare applicazione con riguardo al curatore del fallimento, il quale, agendo in revocatoria nella sua funzione di gestione del patrimonio del fallito, assume, rispetto ai rapporti tra quest'ultimo ed il creditore, la qualità di terzo. Precedenti conformi a Sez. 1, Sentenza numero 11017 del 2013 L'articolo 2710 cod. civ., che attribuisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti, individua l'ambito operativo della sua speciale disciplina nel riferimento, necessariamente collegato, all'imprenditore ed al rapporto di impresa, sicchè non può trovare applicazione con riguardo al curatore del fallimento, il quale, agendo in revocatoria nella sua funzione di gestione del patrimonio del fallito, assume, rispetto ai rapporti tra quest'ultimo ed il creditore, la qualità di terzo. b Sez. U, Sentenza numero 4213 del 2013 L'articolo 2710 cod. civ., che conferisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti, non trova applicazione nei confronti del curatore del fallimento il quale agisca non in via di successione di un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio del medesimo, non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati dalla norma in questione, operante soltanto tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d'impresa.