RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. 6 – 1 ORDINANZA 8 FEBBRAIO 2017, N. 3302 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - IN GENERE. Obbligo di mantenimento del genitore non affidatario o collocatario - Decorrenza - Dalla data della domanda giudiziale - Esclusione - Dalla data della cessazione della coabitazione - Sussistenza. In tema di filiazione, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio naturale da parte del genitore non affidatario o collocatario decorre non già dalla proposizione della domanda giudiziale, bensì dalla effettiva cessazione della coabitazione dei genitori, in quanto solo da quel momento diventano efficaci le statuizioni in tema di affidamento dei figli ed i conseguenti provvedimenti di natura economica. Si richiama, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7905 del 2012 In tema di procedimento per l'affidamento e il mantenimento del figlio naturale, la cessazione della convivenza fra i genitori non rappresenta un presupposto processuale, necessario al momento dell'introduzione del giudizio, bensì una condizione dell'azione, incidendo sul diritto ad ottenere una sentenza favorevole e, pertanto, è sufficiente che sussista nel momento in cui la lite viene decisa. SEZ. 6 – 1 ORDINANZA 8 FEBBRAIO 2017, N. 3298 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA – STRANIERI. Immigrazione - Proroga del trattenimento nel CIE - Termine di quarantotto ore - Fondamento - Inosservanza - Conseguenze. Il provvedimento di proroga del trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione CIE di uno straniero richiedente asilo o protezione internazionale deve essere disposto, a pena di nullità, nel termine di quarantotto ore dalla richiesta del questore, imponendo gli strumenti internazionali e comunitari oltre che la legge nazionale che il giudice, nel termine menzionato, debba motivare in ordine alla necessità di tale eccezionale misura limitativa della libertà personale, anziché di quelle alternative previste dalla legge, in rapporto alla delibazione della richiesta di protezione internazionale. In senso difforme, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7158 del 2016 Ai fini della tempestività della proroga del trattenimento in un centro di espulsione ed identificazione, è sufficiente che essa sia disposta nel termine originario di scadenza del trattenimento, mentre il decorso, tra la corrispondente richiesta e la sua convalida da parte del giudice di pace, di un tempo superiore alle quarantotto ore, non ne inficia la validità, non ponendosi alcuna esigenza di rispetto dell'art. 13, comma 3, Cost., atteso che il giudice non interviene per convalidare un provvedimento restrittivo già emesso dal questore - come nel caso di convalida dell'originario trattenimento - ma emette egli stesso il provvedimento restrittivo. SEZ. 6 – 1 ORDINANZA 8 FEBBRAIO 2017, N. 3302 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - IN GENERE.§ Decreto emesso ex art. 317-bis c.c. - Impugnazione - Termini di cui agli artt. 324 e 325 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento. Il decreto emesso ai sensi dell'art. 317- bis c.c. ha natura sostanziale di sentenza, presentando i requisiti della decisorietà, risolvendo una controversia tra contrapposte posizioni di diritto soggettivo, e della definitività, con efficacia assimilabile, rebus sic stantibus , a quella del giudicato pertanto, in relazione a tale decreto, debbono applicarsi i termini di impugnazione dettati dagli artt. 325 e 327 c.p.c., trattandosi di appello da proporsi mediante ricorso, e non di reclamo ex art. 739 c.p.c In senso conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6319 del 2011 Il decreto emesso ai sensi dell'art. 317-bis c.c. ha natura sostanziale di sentenza, presentando il requisito della decisorietà, risolvendo una controversia tra contrapposte posizioni di diritto soggettivo, e della definitività, con efficacia assimilabile, rebus sic stantibus a quella del giudicato in conseguenza, in relazione a tale decreto, debbono applicarsi i termini di impugnazione dettati dagli art. 325 e 327 c.p.c., trattandosi di appello mediante ricorso, e non di reclamo ex art. 739 c.p.c