RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 30 GENNAIO 2017, N. 2220 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA. Sanzioni amministrative per detenzione di apparecchi da intrattenimento in difformità dalle regole previste dall'art. 110 T.U.L.P.S. - Opposizione - Controversia - Devoluzione alla giurisdizione ordinaria - Fondamento. Sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie concernenti l'opposizione ad una sanzione amministrativa per detenzione di apparecchi da intrattenimento in difformità dalle regole previste dall'art. 110 r.d. n. 773/1931 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , non avendo tale sanzione natura tributaria, in quanto consegue alla violazione di norme volte a garantire un corretto svolgimento negli esercizi pubblici della gestione di apparecchi da intrattenimento, ed è preposta a reprimere, nel pubblico interesse, attività abusive e, dunque, illecite che possano pregiudicare, per effetto dell'installazione e dell'utilizzo di apparecchi non conformi alle prescrizioni ed alle caratteristiche di legge, la regolarità delle giocate. In senso conforme, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 23109 del 2010 Sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie concernenti l'opposizione ad una sanzione amministrativa per detenzione di apparecchi da intrattenimento in difformità dalle regole previste dall'art. 110 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , non avendo tale sanzione natura tributaria, in quanto consegue alla violazione di norme volte a garantire un corretto svolgimento negli esercizi pubblici della gestione di apparecchi da intrattenimento, ed è preposta a reprimere, nel pubblico interesse, attività abusive e, dunque, illecite che possano pregiudicare, per effetto dell'installazione e dell'utilizzo di apparecchi non conformi alle prescrizioni ed alle caratteristiche di legge, la regolarità delle giocate. SEZIONI UNITE SENTENZA 31 GENNAIO 2017, N. 2481 AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLI DELL'ORDINE. Rinnovo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati - Reclamo al Consiglio Nazionale Forense per l’annullamento dei risultati - Annullamento, successivamente alla conclusione delle operazioni elettorali e con efficacia di giudicato, di alcune norme del relativo regolamento - Disapplicazione delle norme regolamentari annullate - Ammissibilità - Condizioni. In tema di elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il Consiglio Nazionale Forense, adìto con reclamo avverso la proclamazione degli eletti, può disapplicare, in via incidentale e nell'esercizio della propria funzione giurisdizionale, le norme regolamentari, giudicate illegittime, che disciplinano le operazioni elettorali, a ciò non ostando che tali disposizioni nella specie, gli artt. 7 e 9 del d.m. n. 170/2014 siano state annullate, con decisione passata in cosa giudicata, successivamente alla conclusione delle elezioni medesime, purché i risultati di queste ultime siano stati tempestivamente impugnati, così precludendo di considerare i rapporti sorti nel vigore delle previsioni annullate come esauriti sotto la vigenza di queste ultime. In parte, la soluzione è preannunciata da Cass. Sez. U, Sentenza n. 13445/2005 Il Consiglio Nazionale Forense, adìto con reclamo avverso la proclamazione degli eletti, può esaminare incidenter tantum la censura di illegittimità del regolamento elettorale deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.