RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 20 GENNAIO 2017, N. 1549 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI. Prestazione di servizi per assistenza doganale – Controversie tra privato e concessionario del suddetto servizio – Giurisdizione – Del Giudice ordinario – Ragioni. In tema di prestazione di servizi per assistenza doganale, il giudizio avente ad oggetto la legittimità del corrispettivo per i servizi ulteriori, rispetto a quelli generali contemplati dalla concessione, fissato nel contratto stipulato tra il concessionario di detti servizi ed un privato, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la controversia non trova fondamento nel rapporto tra la P.A. concedente ed il concessionario del pubblico servizio, ma in un rapporto tra privati fondato su specifica e distinta pattuizione negoziale, con riferimento alla quale la conoscenza della concessione da parte del giudice risulta meramente incidentale e non presuppone la valutazione delle modalità di esercizio del potere autoritativo da parte della P.A. Si veda Cass. Sez. U, Ordinanza 28549/2008 in tema di concessione in uso esclusivo a privati di beni demaniali, il giudice ordinario conosce di ogni controversia relativa agli obblighi derivanti da rapporti di natura privatistica che accedono a quello di concessione - come il rapporto di appalto o di subconcessione fra il concessionario ed il terzo per l’esercizio del pubblico servizio o l’utilizzazione del bene pubblico - quando l’Amministrazione concedente resti totalmente estranea a detto rapporto derivato e non possa quindi ravvisarsi alcun collegamento tra l’atto autoritativo concessorio e il rapporto medesimo. Quando, invece, l’Amministrazione è in qualche modo partecipe del rapporto di subconcessione, per averlo espressamente previsto ed autorizzato nello schema del rapporto concessorio, opera la regola generale che prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie relative a concessioni amministrative, di cui all’art. 5, comma 1, l. n. 1034/1971 nella specie, le S.U. hanno ritenuto devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia promossa da un terzo nei confronti del concessionario della rete autostradale, per l’annullamento degli atti della procedura di affidamento in subconcessione dell’esercizio delle aree di servizio esistenti sull’autostrada stessa, affermando che quella che si svolge nelle aree di servizio è, nel complesso, un’attività strumentale e pertinente alla concessione della rete autostradale e, perciò, qualificabile in termini di pubblico servizio . SEZIONI UNITE ORDINANZA 20 GENNAIO 2017, N. 1548 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI. Consorzi di bonifica – Direttori – Verificazione di rendiconto consuntivo – Giurisdizione contabile - Esclusione - Fondamento. Ancorché i consorzi di bonifica abbiano natura di enti pubblici economici, svolgendo attività di tipo imprenditoriale non esclusa dalla equiparabilità dei contributi consortili ai tributi erariali quanto al profilo della loro imposizione ed esazione , nei confronti dei loro Direttori deve essere negata la sussistenza della giurisdizione contabile, in tema di verificazione dei rendiconti consuntivi non essendo configurabile un’attività di maneggio” di fondi riportabili ad una pubblica amministrazione , ed affermata quella ordinaria, in considerazione della mancanza di un’espressa previsione normativa, dell’irrilevanza, al fine indicato, dell’assoggettamento di detti consorzi a controllo amministrativo, e, infine, della non assimilabilità dei consorzi medesimi ai consorzi fra enti locali territoriali. In senso conforme, Cass. Sez. U, Sentenza 456/1991 nei confronti dei consorzi di bonifica, i quali hanno natura di enti pubblici economici, perché svolgono attività di tipo imprenditoriale non esclusa dalla equiparabilità dei contributi consortili ai tributi erariali, limitata ad alcuni aspetti, quale quello dell’esazione , ed altresì nei confronti dei loro tesorieri, deve essere negata la competenza giurisdizionale della Corte dei Conti, in tema di verificazione dei rendiconti consuntivi, in considerazione della mancanza di un’espressa previsione normativa, della irrilevanza, al fine indicato, dell’assoggettamento di detti consorzi a controllo amministrativo, e, inoltre, della non assimilabilità dei consorzi medesimi, anche nella disciplina della contabilità generale dello Stato introdotta dalla l. n. 468/1978, ai consorzi fra enti locali territoriali.