RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE 6 - 1 ORDINANZA 17 GENNAIO 2017, N. 1035 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE. Dichiarazione di incompetenza - Instaurazione del procedimento davanti al giudice competente - Modalità - Notificazione all'indirizzo PEC dell'imprenditore - Notifica presso il domicilio eletto - Esclusione. Il tribunale che si dichiari incompetente sull’istanza di fallimento provvede, con decreto, all’immediata trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 9- bis l. fall., il quale deve dare impulso al procedimento pronunciando, nelle forme prescritte dall’art. 15 l. fall., decreto di comparizione delle parti, notificato in via telematica, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata PEC dell’imprenditore, non potendo trovare applicazione, nella specie, l’art. 125 disp. att. c.p.c., che prevede la notifica presso il domicilio eletto e riguarda una disciplina del tutto estranea al procedimento prefallimentare. Nulla in termini. Si richiama Cass. Sez. 1, sentenza n. 21896/2013 È valida la notificazione del decreto di convocazione e del ricorso per l'udienza prefallimentare al cittadino italiano residente all'estero eseguita presso la sede della sua impresa individuale, come risultante dalla visura camerale, situata in Italia, ove ritenuta dal giudice del merito quale domicilio della parte sulla base di accertamento di fatto che, se adeguatamente motivato, è sottratto al controllo di legittimità. SEZIONE 6 - 1 ORDINANZA 16 GENNAIO 2017, N. 907 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO. Concordato preventivo con riserva - Incompetenza per territorio - Momento in cui può essere rilevata da parte del tribunale - Declaratoria di incompetenza - Principio della translatio iudicii - Applicabilità. Nel caso di ricorso per concordato preventivo cd. con riserva, il rilievo della incompetenza per territorio da parte del tribunale adito, ai fini dell'art. 38 c.p.c., può avvenire solo nel momento in cui il giudice disponga di tutti gli elementi necessari per la sua valutazione e, dunque, unicamente con l’allegazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all’art. 161 l. fall. L’eventuale declaratoria di incompetenza comporta la trasmissione degli atti al giudice dichiarato competente ex art. 9- bis l. fall., secondo il criterio generale della translatio iudicii . Non si rilevano precedenti in termini. Si veda anche Cass. Sez. 1, sentenza n. 5257/2012 La disposizione di cui all'art. 38 c.p.c., nel testo di cui all'art. 4 l. 26 novembre 1990, n. 353 ed ora nel nuovo testo modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, applicabile ratione temporis , che ha introdotto una generale barriera temporale alla possibilità di rilevare tutti i tipi di incompetenza, fissandola nella prima udienza di trattazione, deve ritenersi applicabile non soltanto ai processi di cognizione ordinaria, ma anche ai processi di tipo camerale, qualora questi siano utilizzati dal legislatore per la tutela giurisdizionale di diritti pertanto, la questione d'incompetenza territoriale ex art. 9 l. fall. deve essere eccepita o rilevata non oltre l'udienza di comparizione, obbligatoriamente convocata ex art. 15 l. fall., nel procedimento per la dichiarazione di fallimento.