RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA SENTENZA 17 GENNAIO 2017, N. 971 IMPRESA - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - DITTA – REGISTRAZIONE. Prevalenza sul preuso - Per il semplice fatto della registrazione - Esclusione - Rischio di confusione - Prevalenza del primo utente sul primo registrante - Criteri. In tema di segni distintivi dell’impresa, chi abbia registrato una ditta individuale registrazione divenuta possibile solo a seguito della l. n. 580 del 1993 non prevale su chi lo abbia preceduto per il solo fatto di avere adempiuto alle relative formalità rispetto al titolare del medesimo segno che ne abbia fatto uso in precedenza, atteso che - con riferimento al conflitto tra il preutente da epoca anteriore al 1993 ed il successivo registrante - la sola registrazione non determina automaticamente l'acquisto del diritto, né la sua prevalenza rispetto al segno in conflitto. Inoltre, il preutente prevale nei confronti del primo registrante quando la coesistenza tra i due segni quello preusato e quello registrato possa determinare confusione con riferimento alla classe merceologica o dei servizi e al contesto territoriale di impiego dei segni confliggenti. SEZIONE PRIMA SENTENZA 17 GENNAIO 2017, N. 973 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - MANDATO E COMMISSIONE. Appalto di opere pubbliche - Associazione temporanea di imprese - Fallimento dell'impresa mandataria - Scioglimento del rapporto ex art. 78 l.fall. - Fondamento - Conseguenze. In tema di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione temporanea, il fallimento della società capogruppo, costituita mandataria dell’altra, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.lgs. n. 406 del 1991, determina lo scioglimento del rapporto di mandato, ai sensi dell'art. 78 l.fall., sicché l’impresa mandante è legittimata ad agire direttamente nei confronti del committente per la riscossione della quota dei crediti nascenti dall’appalto ad essa imputabile e la curatela è legittimata a riscuotere dall'amministrazione appaltatrice il corrispettivo per l'esecuzione dell'appalto solo per la quota corrispondente a quella parte dei lavori appaltati la cui realizzazione, in base all'accordo di associazione temporanea, era di sua spettanza. In senso conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23894 del 2013 In tema di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione temporanea, qualora sia dichiarato il fallimento della società capogruppo, costituita ex lege come mandataria delle altre, ai sensi dell'art. 23, ottavo comma, del d.lgs. 19 dicembre 1991 n. 406, il mandato deve reputarsi sciolto a norma dell'art. 78 legge fall., applicabile anche di ufficio e non derogato dalla disciplina del menzionato decreto, sicché la curatela fallimentare essendo l'accettazione dell'opera avvenuta anteriormente alla suddetta declaratoria è legittimata a riscuotere dall'amministrazione appaltatrice il corrispettivo per l'esecuzione dell'appalto solo per la quota corrispondente a quella parte dei lavori appaltati la cui realizzazione, in base all'accordo di associazione temporanea, era di sua spettanza.