RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA 27 DICEMBRE 2016, N. 26988 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE – DOMANDA. Art. 182-ter l. fall. - Infalcidiabilità del credito IVA - Eccezione alla regola generale della falcidiabilità dei crediti privilegiati, compresi quelli relativi ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea - Conseguenze - Applicabilità al solo concordato con transazione fiscale. L’art. 182- ter , comma 1, l.fall., come modificato dall’art. 32 d.l. numero 185/2008, conv. con l. numero 2/2009, laddove esclude la falcidia sul capitale dell’IVA, così sancendo l’intangibilità del relativo debito, costituisce un’eccezione alla regola generale, stabilita dall’art. 160, comma 2, l.fall., della falcidiabilità dei crediti privilegiati, compresi quelli relativi ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, e trova, quindi, applicazione solo nella speciale ipotesi di proposta di concordato accompagnata da una transazione fiscale. In senso dissonante si era espressa Cass. Sez. 1, Sentenza 14447/2014 in tema di concordato preventivo, l’art. 182-ter, comma 1, l. fall. come modificato dall’art. 32 d.l. numero 185/2008, conv. in l. numero 2/2009 , che esclude la falcidia concordataria sul capitale dell’IVA, così sancendo l’intangibilità del relativo debito, ha natura sostanziale e carattere eccezionale, attribuendo al corrispondente credito un trattamento peculiare ed inderogabile, sicché la stessa si applica ad ogni forma di concordato, ancorché proposto senza ricorrere all’istituto della transazione fiscale, attenendo allo statuto concorsuale del credito IVA. SEZIONI UNITE SENTENZA 23 DICEMBRE 2016, N. 26908 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO. Patrocinio a spese dello Stato - Giudizio svoltosi innanzi al giudice amministrativo - Decreto di liquidazione del compenso al legale - Opposizione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie regolata dall’art. 15 d.lgs. numero 150/2011. Spetta al giudice ordinario conoscere dell’opposizione proposta, ex art. 15 d.lgs. numero 150/2011, avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato per l’attività da lui prestata, nell’interesse di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento svoltosi davanti al giudice amministrativo, atteso che quello al compenso è un diritto soggettivo non degradabile ad interesse legittimo, né la menzionata disposizione, qualificabile come norma sulla competenza e non anche sulla giurisdizione, ha introdotto un’ulteriore, eccezionale ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che, peraltro, ove ricorresse, determinerebbe una diminuzione di tutela, in quanto, giusta l’art. 111, comma 2, Cost., avverso le decisioni di quest’ultimo il ricorso per cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. Si richiamano a Sez. 2, Sentenza 4362/2015 la pronuncia sull’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, ex art. 170 d.P.R. numero 115/2002 nella formulazione, applicabile ratione temporis”, antecedente alle modifiche introdotte dall’art. 15 d.lgs. 150/2011 , spetta alla competenza funzionale del presidente dell’ufficio giudiziario in composizione monocratica, con riferimento non solo all’ufficio ma anche alla persona del titolare di questo, sicché la decisione assunta dal tribunale in composizione collegiale è nulla per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 c.p.c., in quanto esplicazione di funzioni decisorie da parte di magistrati ai quali le stesse non sono attribuite dalla legge. b Sez. 2, Sentenza 23020/2015 in tema di patrocinio a spese dello Stato, sull’opposizione al decreto di liquidazione dell’onorario emesso dal magistrato di sorveglianza è competente a decidere il presidente del tribunale di sorveglianza cui quel magistrato appartiene, in quanto l’art. 170 d.P.R. numero 115/2002, come modificato dall’art. 15 d.lgs. numero 150/2011, valorizza la prossimità organizzativa tra primo decidente e giudice dell’opposizione. SEZIONI UNITE SENTENZA 23 DICEMBRE 2016, N. 26900 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA. Cambio di intestazione catastale di terreno da privato a demanio pubblico - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Ragioni. E’ devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento che abbia disposto il cambio della intestazione catastale di un terreno da privato a demanio pubblico, atteso che un tale giudizio non pone in discussione errori formali relativi alla intestazione i quali rientrano nella giurisdizione tributaria ex art. 2, comma 2, d.lgs. numero 546/1992 , bensì il mutamento della medesima, e, quindi, l’individuazione del soggetto titolare di diritti sulla particella in questione, a nulla rilevando che i vizi denunciati derivino da un’incompleta attività istruttoria ovvero da errori di valutazione e difetti di motivazione, in quanto si tratta di vizi pur sempre ridonanti sull’esattezza della individuazione del titolare di un diritto soggettivo, qual è il diritto di proprietà. Si richiamano i Sez. U, Sentenza 16429/2007 la disposizione dell’art. 2, comma 3, d.lgs. numero 546/1992, il quale attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo tra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari e l’attribuzione della rendita catastale, si applica esclusivamente alle controversie tributarie in senso stretto, quali sono quelle instaurate dai privati possessori che abbiano ad oggetto operazioni di intestazione o di variazione catastale operate dall’amministrazione e necessarie al fine della imposizione di tributi sussiste invece la giurisdizione del giudice ordinario qualora la controversia riguardi, come nella specie , l’accertamento, in radice, della titolarità del diritto di proprietà invocato dal privato nei confronti della p.a ii Sez. U, Sentenza 4127/2012 la controversia tra privato e P.A. concernente la proprietà di un immobile, sia quando se ne debba accertare la natura demaniale, sia quando si contesti il potere dell’amministrazione di modificarla, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando che le doglianze del privato siano dirette a denunciare errori inerenti la non corretta delimitazione, sul piano sostanziale, tra area pubblica ed area privata, ad impugnare i relativi provvedimenti, oppure a denunciarne i vizi procedurali per carenza o incompletezza dell’attività istruttoria o errori di valutazione. iii Sez. U, Sentenza 11229/2014 ai fini del riparto della giurisdizione rileva il petitum” sostanziale, come prospettato nella domanda, per cui, pur essendo sottratto alla cognizione della Corte dei conti il danno ambientale ai sensi dell’art. 18 l. numero 349/1986, vigente ratione temporis”, ricade nella giurisdizione contabile la richiesta risarcitoria avente ad oggetto, oltre al danno all’immagine per la perdita di prestigio, patita a causa dell’inefficienza dimostrata, il danno erariale, derivante dall’esecuzione delle opere appaltate in difformità di prescrizioni contrattuali e di capitolato, dettate per la difesa della costa e la salvaguardia del litorale e, quindi, per scongiurare proprio il danno ambientale, la cui menzione in citazione assume una valenza meramente descrittiva della vicenda e delle sue complesse implicazioni.