RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA 7 DICEMBRE 2016, N. 25040 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI. Canoni relativi a consumi idrici ed allo smaltimento e depurazione di acque reflue - Pagamento invocato dal comune verso l'affidataria del servizio di accertamento e riscossione - Devoluzione ad arbitri - Possibilità - Azione di responsabilità contabile - Rapporti - Interferenza - Rilevanza. La domanda volta ad ottenere la condanna al pagamento dei canoni, accertati e non riscossi, per il consumo di acqua potabile e per lo smaltimento e depurazione di acque reflue, proposta da un comune nei confronti della società affidataria del relativo servizio, è compromettibile in arbitri, atteso che l'azione di risarcimento dei danni erariali e la possibilità per le amministrazioni interessate di promuovere le ordinarie azioni civilistiche di responsabilità restano, anche quando investano i medesimi fatti materiali, reciprocamente indipendenti, integrando le eventuali interferenze tra i giudizi una questione di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile e non, invece, di giurisdizione. In precedenza, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 20701/13 Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda della procura contabile per la restituzione alla Commissione europea delle somme erogate in via diretta, ed illecitamente percepite, giacché l'azione di risarcimento dei danni erariali e la possibilità per le amministrazioni interessate di promuovere le ordinarie azioni civilistiche di responsabilità restano - anche quando investano i medesimi fatti materiali - reciprocamente indipendenti, integrando le eventuali interferenze tra i giudizi una questione di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile e non di giurisdizione. SEZIONI UNITE SENTENZA 7 DICEMBRE 2016, N. 25039 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Espropriazione per p.u. - Espropriazione sostanziale verso alcuni proprietari nell'ambito di una formale nei confronti di altri - Indennizzo per attività lecita della P.A. invocato dai primi - Controversia - Giurisdizione del G.O. - Fondamento. La domanda volta ad ottenere la condanna della P.A. al pagamento dell’indennizzo dovuto per un’espropriazione sostanziale” subita dall'istante nell’ambito di una più ampia vicenda ablatoria formale nei confronti di altri soggetti è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ex art. 133, comma 1, lett. g , d.lgs. n. 204/2010, ove non si faccia questione circa la legittimità dell’esproprio subito. Si richiamano a Sez. U, sentenza n. 12185/07 è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda volta ad ottenere la condanna della p.a. al pagamento dell'indennizzo dovuto per effetto della reiterazione di vincoli sostanzialmente espropriativi, quando non si faccia questione circa la legittimità degli atti amministrativi impositivi di quei vincoli. b Sez. U, sentenza n. 10362/09 avverso il provvedimento di occupazione temporanea preordinata all'espropriazione, di cui all'art. 22-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, che contenga la determinazione delle indennità di occupazione e di espropriazione, la doglianza relativa al quantum dell'indennizzo ed ai criteri di quantificazione non attiene alla legittimità del provvedimento di occupazione d'urgenza, ma si concreta in un'opposizione alla stima che, in base al combinato disposto degli artt. 50 cui rinvia l'art. 22-bis citato e 53 d.lgs. n. 327/2001, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e, quindi, alla speciale competenza in unico grado della Corte di appello, ovvero al Tribunale regionale delle acque pubbliche ove l'occupazione dei fondi, totale o parziale, permanente o temporanea, avvenga in conseguenza dell'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione di acque , ai sensi dell'art. 140, lett. d , del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775. SEZIONI UNITE SENTENZA 7 DICEMBRE 2016 n. 25038 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE O UTILITA' - RESPONSABILITA' PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA'. Concessione traslativa dell'opera pubblica - Indennizzo ex art. 46 l. n. 2359/1865 - Titolarità passiva dell'obbligazione - Del concessionario al momento dell'esecuzione dell'opera - Successiva chiusura della concessione - Irrilevanza - Fondamento. L’obbligazione indennitaria di cui all’art. 46 della l. n. 2359/1865 sorge con l’esecuzione dell’opera produttiva del pregiudizio alla vicina proprietà e, in caso di concessione traslativa dell’opera pubblica, nasce in capo a chi sia concessionario alla relativa data, sicché la chiusura della concessione, successivamente disposta dall’amministrazione concedente, non comporta la perdita della titolarità di tale obbligazione da parte dell’ex concessionario, atteso che la suddetta chiusura non ha effetto retroattivo ed inoltre che la responsabilità del concessionario, prevista da norme imperative, non potrebbe essere esclusa da diversi accordi tra concedente e concessionario stesso o da diverse disposizioni della menzionata amministrazione. Si richiama Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26261/07 in tema di opere pubbliche, la concessione c.d. traslativa, comporta il trasferimento al concessionario, in tutto o in parte, dell'esercizio delle funzioni oggettivamente pubbliche proprie del concedente e necessarie per la realizzazione delle opere ed in particolare il compimento in nome proprio di tutte le operazioni materiali, tecniche e giuridiche occorrenti per la realizzazione del programma edilizio, ancorché comportanti l'esercizio di poteri di carattere pubblicistico, quali quelli inerenti all'espletamento delle procedure di espropriazione, all'offerta, al pagamento o al deposito delle indennità di esproprio. Ne consegue che il concessionario, acquistando poteri e facoltà trasferitigli dall'amministrazione concedente, si sostituisce a quest'ultima nello svolgimento dell'attività organizzativa e direttiva necessaria per realizzare l'opera pubblica e diviene, in veste di soggetto attivo del rapporto attuativo della concessione, l'unico titolare di tutte le obbligazioni che ad esso si ricollegano.