RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 30 GENNAIO 2017, N. 2227 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE. Legittimazione all'opposizione - Qualunque interessato - Nozione - Riferibilità anche ai creditori che hanno dissentito nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale - Sussistenza - Limiti. In tema di legittimazione alla opposizione nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, la locuzione qualunque interessato , prevista dall'art. 180, comma 2, l. fall., non è riferibile soltanto a soggetti diversi dai creditori, essendo invece idonea a comprendere anche i creditori che, nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, abbiano espresso il proprio dissenso. Questi ultimi, pertanto, sono legittimati ad opporsi all’omologazione al fine di provocare il controllo da parte del tribunale sulla regolarità della procedura e la permanente sussistenza dei suoi presupposti di ammissibilità, ma non anche sulla convenienza, singolare o collettiva, della proposta, la cui contestazione, infatti, richiede la tempestiva espressione di un voto di dissenso in una classe a sua volta dissenziente. Si veda Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13284/2012 In tema di legittimazione alla opposizione nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, la locuzione qualunque interessato , prevista dall'art. 180, secondo comma, legge fall., non è necessariamente riferibile soltanto a soggetti diversi dai creditori, essendo invece suscettibile di comprendere i creditori non dissenzienti, quali coloro che non abbiano votato favorevolmente alla proposta per non aver preso parte all'adunanza fissata per il voto, o perché non convocati o, ancora, perché non ammessi al voto o, infine, perché astenuti tali soggetti, infatti, prospettano l'interesse diretto e attuale al giudizio per contrastare l'omologazione, in riferimento al trattamento loro riservato, al di là e in aggiunta a chiunque altro, a qualunque titolo, abbia interesse ad opporsi all'omologazione. Fattispecie relativa ai creditori fiscali astenuti all'adunanza dei creditori e successivamente autori di dichiarazione contraria alla transazione fiscale .