RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 7 DICEMBRE 2016, N. 25048 IGIENE E SANITA’ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA’ SANITARIE LOCALI - IN GENERE. Decisione del direttore generale della ASL di istituire una struttura operativa complessa - Natura - Atto di macro organizzazione di natura privatistica - Contestazione - Giurisdizione del G.O. - Fondamento - Fattispecie. In tema di servizio sanitario nazionale, la decisione del direttore generale dell’azienda sanitaria locale di istituire una struttura operativa complessa nella specie, quella di Terapia Antalgica e Cure Palliative” e di incardinarla presso un dipartimento dell’azienda stessa nella specie, quello di Oncologia” , costituisce, ex art. 3 d.lgs. n. 502/1992, come modificato dall’art. 3 d.lgs. n. 229/1999, atto di macro organizzazione, disciplinato - diversamente da quanto previsto per le amministrazioni pubbliche in genere - dal diritto privato, in coerenza con il suo carattere imprenditoriale, strumentale al raggiungimento del fine pubblico dell’azienda. Ne consegue che la giurisdizione a conoscere dell’impugnazione di tali atti spetta al giudice ordinario. In senso conforme, Cass. Sez. U, ordinanza n. 15304/14 in tema di servizio sanitario nazionale, l’individuazione con atto del direttore generale delle strutture operative semplici dell’azienda sanitaria locale, afferenti ad una struttura complessa nella specie quella di oculistica , con riduzione di esse da tre a due e conseguente nomina di soli due dirigenti, è, a norma dell’art. 3, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992, come modificato dal d.lgs. n. 229/1999, che espressamente lo prevede, atto di macroorganizzazione, disciplinato dal diritto privato, in coerenza con il suo carattere imprenditoriale, strumentale al raggiungimento del fine pubblico dell’azienda, sicchè la giurisdizione a conoscere di tali atti spetta al giudice ordinario. SEZIONI UNITE 7 DICEMBRE 2016, N. 25045 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - AMMISSIBILITA’ DEL RICORSO. Ordinanza, in sede di reclamo, avverso il provvedimento del presidente del tribunale determinativo delle spese e dell’onorario degli arbitri ex art. 814 Cpc come novellato dal d.lgs. n. 40/2006 - Ricorribilità ex art. 111 Cost. - Ragioni. ARBITRATO - ARBITRI – COMPENSO. Determinazione equitativa sulla base dei parametri di cui al d.m. n. 127/2004 applicabile ratione temporis” - Valore della causa - Quantificazione - Art. 6 del citato d.m. - Applicabilità - Art. 12 c.p.c. – Inutilizzabilità. Alla luce della compiuta giurisdizionalizzazione dell’arbitrato operata dal d.lgs. n. 40/2006, deve ritenersi ammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza resa dalla corte di appello, in sede di reclamo, contro il provvedimento del presidente del tribunale di determinazione del compenso degli arbitri ex art. 814 c.p.c. come riformato dal d.lgs. citato, atteso che quell’ordinanza ha natura giurisdizionale a tutti gli effetti, ed è caratterizzata dai requisiti di decisorietà e definitività, incidendo sul diritto soggettivo al compenso con efficacia di giudicato senza che ne sia possibile la modifica o revoca attraverso l’esperimento di alcun altro rimedio giurisdizionale. Nell’ipotesi in cui la determinazione del compenso agli arbitri, in ragione della composizione mista del collegio arbitrale, avvenga in via equitativa utilizzandosi i parametri di cui al d.m. n. 127/2004 applicabile ratione temporis ” , anche il valore della controversia deve essere determinato alla stregua dei criteri generali previsti dall’art. 6 del Dm citato, e cioè sulla base non di quanto richiesto dalla parte vincitrice ma di quanto liquidatole con la decisione, non essendo in tal caso applicabile l’art. 12 c.p.c., atteso che le tabelle di liquidazione sono strettamente collegate ai criteri generali di liquidazione dalle stesse previste, onde non è possibile applicare in via equitativa le une prescindendo dagli altri. In ordine al rimo principio, viene superato il precedente orientamento negativo espresso da Cass. Sez. U, Sentenza 13620/2012 è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., proposto avverso provvedimento del competente presidente del tribunale, relativo alla determinazione del compenso e delle spese dovuti agli arbitri, ex art. 814, secondo comma, Cpc, dovendosi confermare l’orientamento ancora recentemente espresso dalle Sezioni Unite. Invero, benché non esista nel nostro sistema processuale una norma che imponga la regola dello stare decisis”, essa costituisce, tuttavia, un valore o, comunque, una direttiva di tendenza immanente nell’ordinamento, stando alla quale non è consentito discostarsi da un’interpretazione del giudice di legittimità, investito istituzionalmente della funzione della nomifilachia, senza forti ed apprezzabili ragioni giustificative in particolare, in tema di norme processuali, per le quali l’esigenza di un adeguato grado di certezza si manifesta con maggiore evidenza, anche alla luce dell’art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c. nella specie, non applicabile ratione temporis” , ove siano compatibili con la lettera della legge due diverse interpretazioni, deve preferirsi quella sulla cui base si sia formata una sufficiente stabilità di applicazione nella giurisprudenza della Corte di cassazione. Sulla configurazione dell’arbitrato, l’indirizzo è conforme a Cass. Sez. U, Ordinanza 24153/2013 l’attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla l. n. 25/1994 e dal d.lgs. n. 40/2006, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione. Con riguardo al secondo principio, non si rilevano precedenti in termini.