RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. PRIMA SENTENZA 11 GENNAIO 2017, N. 516 ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE. Giudizio elettorale - Incandidabilità ex art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000 - Struttura del procedimento - Atto introduttivo del giudizio - Peculiarità. Il procedimento giurisdizionale previsto dall'art. 143 d.lgs. n. 267/2000, volto alla dichiarazione di incandidabilità degli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dei consigli comunali o provinciali per infiltrazioni di tipo mafioso, deve necessariamente iniziare con la trasmissione, da parte del Ministero dell'interno, della proposta di scioglimento al tribunale competente per territorio il quale è tenuto a valutare esclusivamente la sussistenza degli elementi necessari per applicare la misura con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa , che è il solo atto introduttivo legittimo di tale speciale giudizio, con il quale il legislatore, per un verso, ha derogato al disposto dell'art. 737 c.p.c., sulla edictio actionis ” necessaria per ottenere un provvedimento cautelare e, per altro verso, non ne ha consentito la sostituzione con atti diversi dalla proposta ministeriale in questione. In senso difforme, invece, Cass. Sez. 1, sentenza n. 16048/2015 il procedimento giurisdizionale previsto dall'art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000 Testo unico enti locali , volto alla dichiarazione di incandidabilità degli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dei consigli comunali o provinciali per infiltrazioni di tipo mafioso, non ha natura impugnatoria, ma è riconducibile ad un ordinario giudizio camerale contenzioso di cui agli artt. 737 e segg. c.p.c., soggetto al generale principio della domanda. Non può, dunque, mancare un atto introduttivo che abbia tutti i requisiti della vocatio in ius e dell' editio actionis , elencati dall'art. 125 c.p.c., da identificarsi nella memoria dell'Avvocatura dello Stato, che rappresenta in giudizio il Ministero dell'interno, dovendosi, invece, attribuire alla proposta dello stesso Ministero, di cui al comma 11 del menzionato art. 143, il valore di atto introduttivo unicamente in una accezione atecnica, in quanto idonea a provocare l'attivazione del potere d'impulso del tribunale volto alla fissazione dell'udienza camerale.