RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 5 DICEMBRE 2016, N. 24737 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA’ - IN GENERE. Centrale di committenza regionale ex art. 1, comma 455, della legge 296/2006 e l.r. Piemonte 19/2007, strutturata in forma societaria - Azione di responsabilità per danni al patrimonio sociale contro amministratori e dipendenti - Giurisdizione contabile - Sussistenza – Fondamento. La centrale di committenza costituita dalla Regione Piemonte ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 296/2006, pur avendo assunto la forma della società per azioni, si configura, in sostanza, come un ente pubblico regionale, in tal senso deponendo la sua struttura organizzatoria ed operativa, quale emerge tanto dalla l.r. 19/2007, che ne ha disposto la costituzione, quanto dal modo in cui le relative prescrizioni sono state trasfuse nello statuto. La lesione al suo patrimonio sociale, pertanto, si configura come un danno erariale ed i suoi amministratori e dipendenti, che l’hanno cagionato, sono, per l’effetto, assoggettati alla giurisdizione contabile, fermo restando che la veste formale e, dunque, la sua qualità di soggetto societario conservano rilevanza a tutti gli altri effetti. Non si rilevano precedenti in termini . SEZIONI UNITE ORDINANZA 1 DICEMBRE 2016, N. 24591 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Società partecipata da ente locale costituita secondo il modello dell’ in house providing” - Provvedimenti comunali di nomina e revoca di amministratori e sindaci ai sensi dell’art. 2449 cc - Impugnazione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza – Fondamento. In tema di società partecipata da un ente locale, pur quando costituita secondo il modello del cd. in house providing” , le azioni concernenti la nomina o la revoca di amministratori e sindaci, ai sensi dell’art. 2449 cc, spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, non di quello amministrativo, perché investono atti compiuti dall’ente pubblico uti socius” , non jure imperii” , e posti in essere a valle” della scelta di fondo per l’impiego del modello societario, ogni dubbio essendo stato sciolto a favore della giurisdizione ordinaria dalla clausola ermeneutica generale, in senso privatistico, prevista dall’art. 4, comma 13, del Dl 95/2012, conv., con modif., dalla legge 135/2012, oltre che dal principio successivamente stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 175/2016 nella specie, peraltro, inapplicabile ratione temporis” , a tenore del quale, per tutto quanto non derogato dalle relative disposizioni, le società a partecipazione pubblica sono disciplinate dalle norme sulle società contenute nel codice civile. Si richiamano a Sez. U, Sentenza 5491/2014 la Corte dei conti ha giurisdizione sull’azione di responsabilità degli organi sociali per i danni cagionati al patrimonio della società solo quando possa dirsi superata l’autonomia della personalità giuridica rispetto all’ente pubblico, ossia quando la società possa definirsi in house”, per la contemporanea presenza di tre requisiti 1 il capitale sociale sia integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi e lo statuto vieti la cessione delle partecipazioni a privati 2 la società esplichi statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l’eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale 3 la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità e intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile. b Sez. U, Ordinanza 1237/2015 in tema di società per azioni partecipata da ente locale, la revoca dell’amministratore di nomina pubblica, ai sensi dell’art. 2449 cc, può essere da lui impugnata presso il giudice ordinario, non presso il giudice amministrativo, trattandosi di atto uti socius”, non jure imperii”, compiuto dall’ente pubblico a valle” della scelta di fondo per l’impiego del modello societario, ogni dubbio essendo risolto a favore della giurisdizione ordinaria dalla clausola ermeneutica generale in senso privatistico di cui all’art. 4, comma 13, del Dl 95/2012, conv. in legge 135/2012. L’amministratore revocato dall’ente pubblico, come l’amministratore revocato dall’assemblea dei soci, può chiedere al giudice ordinario solo la tutela risarcitoria per difetto di giusta causa, a norma dell’art. 2383 cc, non anche la tutela reale” per reintegrazione nella carica, in quanto l’art. 2449 cc assicura parità di status” tra amministratori di nomina assembleare e amministratori di nomina pubblica .