RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 18 NOVEMBRE 2016, N. 23468 OPERE PUBBLICHE APPALTO DI - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE. Cessionario di ramo di azienda - Richiesta di sostituzione della capogruppo dell’ATI aggiudicataria dell’appalto - Rigetto da parte della stazione appaltante - Domanda di annullamento - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento. In tema di appalto di opere pubbliche, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa dal cessionario del ramo di azienda per ottenere, oltre al risarcimento del danno, l’annullamento del provvedimento con cui la stazione appaltante ha rigettato, nel dichiarare la risoluzione di diritto dell’appalto, la richiesta di sostituzione della mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario di quest’ultimo, venendo in rilievo non l’esercizio di un potere autoritativo, che si manifesti attraverso atti di natura provvedimentale, a fronte dei quali la posizione soggettiva del privato si atteggia ad interesse legittimo, ma la mera verifica, a carattere vincolato e su basi di parità, che la vicenda soggettiva occorsa rientri in una della fattispecie in presenza delle quali soltanto, ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 163/2006, la controparte privata ha il diritto di subentrare nella titolarità del contratto. Non risultano precedenti in termini . SEZIONI UNITE 16 NOVEMBRE 2016, N. 23304 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - ADESIVO – DIPENDENTE. Azioni risarcitorie proposte individualmente dai singoli consumatori - Associazioni dei consumatori non inserite nell’elenco di quelle legittimate ad agire a tutela degli interessi ex artt. 3 e 5 della legge 281/1998, applicabili ratione temporis” - Intervento ad adiuvandum” proposto prima dell’entrata in vigore del Codice del consumo - Ammissibilità - Esclusione. Sotto la vigenza della legge 281/1998, e prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 206/2005 codice del consumo , le associazioni che si propongono statutariamente la tutela dei diritti dei consumatori nella specie, l’interesse dei risparmiatori a ricevere un’informazione corretta nell’acquisto di prodotti finanziari , non inserite nell’elenco di quelle legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi di cui agli artt. 3 e 5 della citata legge, non sono legittimate ad intervenire ad adiuvandum” nei giudizi risarcitori proposti individualmente dai singoli consumatori, atteso che un siffatto intervento è consentito solo ove l’interveniente sia titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti o da esso dipendente, e non di mero fatto, e che, anteriormente all’introduzione dell’art. 140 bis del predetto codice del consumo, gli interessi diffusi”, quali quelli dei consumatori, sono adespoti” e possono essere tutelati in sede giudiziale solo se il legislatore attribuisca ad un’associazione la qualità di ente esponenziale degli interessi stessi, così che essi possano assurgere al rango di collettivi”. Si richiamano a Cass. Sez. 5, Sentenza 17194/2009 il D.Lgs. 546/1992 attribuisce la qualifica di ricorrente nel processo tributario al soggetto destinatario dello specifico atto amministrativo, secondo la tipologia elencata dall’art. 19 del medesimo decreto, e riserva la possibilità dell’intervento volontario ai soli soggetti che, insieme al ricorrente, siano destinatari dell’atto o parti del rapporto tributario controverso, escludendo, quindi, la possibilità di intervento per gli enti esponenziali, che agiscono per la tutela di un’indefinita categoria di interessati. Né tale quadro normativo è stato modificato dagli artt. 139 e 140 del D.Lgs. 206/2005 c.d. Codice del consumo , i quali hanno attribuito la legitimatio ad causam” non a tutte le aggregazioni o comitati di consumatori o utenti, ma soltanto alle associazioni ufficiali, inserite in un apposito elenco ministeriale dopo la verifica dei prescritti requisiti, sempre che si tratti di giudizi dinanzi l’Autorità giudiziaria ordinaria e siano in discussione violazioni seriali di massa. In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto non legittimata a partecipare al processo tributario la ONLUS Fisco SOS . b Cass. Sez. 1, Sentenza 364/2014 la legittimazione ad adiuvandum” ex art. 105, secondo comma, Cpc presuppone che il giudicato destinato a formarsi tra le parti del giudizio arrechi una lesione ad un interesse giuridico e non meramente fattuale del terzo interveniente. Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il Consorzio del Parco Regionale della Valle del Lambro non fosse legittimato ad intervenire nella controversia risarcitoria vertente tra uno dei comuni consorziati ed altro soggetto, valutando come interessi di mero fatto la possibile perdita dei contributi necessari per il funzionamento del consorzio e l’esigenza di tutela degli aspetti pubblicistici ad esso demandati . SEZIONI UNITE 16 NOVEMBRE 2016, N. 23302 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI. Riscossione delle imposte - Società concessionaria del servizio - Fallimento - Somme riscosse e depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti - Domanda del curatore di accertamento di spettanza alla massa - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza - Fondamento. La società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte può qualificarsi come contabile, essendo un agente incaricato, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere danaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici e del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento. Ne consegue che, allorquando tale società, cessato il rapporto concessorio, sia stata dichiarata fallita, la domanda con la quale il curatore chiede l’accertamento della spettanza alla massa fallimentare delle somme riscosse e depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti è devoluta alla giurisdizione contenziosa della Corte dei conti, essendo questa l’autorità giurisdizionale deputata - in base alle norme degli artt. 13 e 44 del Rd 1214/1934 ed alle successive di cui al Dpr 603/1973 ed al Dpr 858/1963, le quali non risultano abrogate dalla legge 657/1986 e dal successivo Dpr 43/1988 - alla verifica dei rapporti di dare ed avere tra esattore delle imposte ed ente impositore e del risultato contabile finale di detti rapporti. Si richiama, Cass. Sez. U, Sentenza 8580/2003 quando, con la cessazione della concessione, l’esattore - il quale può qualificarsi come contabile, essendo un agente incaricato, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere danaro di spettanza dello Stato e degli enti pubblici, e del quale egli ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento -, o i suoi aventi causa, chiedono di riscuotere la cauzione versata, la riscossione può essere conseguita soltanto dopo il riscontro dei conti tra il cessato esattore e l’ente concedente, e la relativa controversia è devoluta alla giurisdizione contenziosa della Corte dei conti, essendo questa l’autorità giurisdizionale deputata, in base alle norme degli artt. 13 e 44 del regio decreto 1214/1934, alla verifica dei rapporti di dare ed avere tra esattore delle imposte ed ente impositore e del risultato finale contabile di detti rapporti detta giurisdizione comprende sia la cognizione del rapporto creditorio riguardante il capitale, sia quella sul danno richiesto per il ritardo nello svincolo della cauzione, trattandosi di domanda connessa alla pretesa principale .