RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. PRIMA SENTENZA 12 GENNAIO 2017, N. 608 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE . Sequestro preventivo antimafia del patrimonio sociale - Dichiarazione di fallimento della società - Ammissibilità - Fondamento. La misura di prevenzione consistente nel sequestro preventivo antimafia del patrimonio sociale non osta alla dichiarazione di fallimento della società, ammissibile anche in mancanza di un attivo aggredibile da parte dei creditori sociali. Invero, sotto il profilo testuale, l’articolo 118, comma 1, n. 4, l.fall. prevede la chiusura del fallimento per mancanza di attivo, l'articolo 63, comma 6, del codice antimafia e delle misure di prevenzione , approvato con d.lgs. n. 159 del 2011, impone la chiusura e non la revoca del fallimento, ex articolo 119 l.fall., allorquando nella massa attiva siano ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, ed una regola omologa è dettata dall'articolo 64, comma 7, del codice predetto per il caso di sequestro o confisca sopravvenuti al fallimento sotto il profilo ermeneutico, inoltre, il sequestro di prevenzione si fonda su presupposti affatto diversi dalla dichiarazione di fallimento, sicché appare irrazionale posticipare la tutela dei creditori a fronte di un interesse pubblico sotteso ad una misura cautelare che, nelle more, potrebbe diventare recessiva in ragione della sua natura cautelare e provvisoria. Si richiamano i Sez. 1, Sentenza n. 4707 del 2011 In tema di revoca della dichiarazione di fallimento, la legittimazione alla relativa impugnazione compete anche al curatore fallimentare, nonostante l'intervenuta chiusura del fallimento e la cessazione del ricorrente dalla carica, atteso che il fallimento viene meno, con decadenza dei suoi organi, solo con il passaggio in giudicato della sentenza di revoca e tuttavia, come per ogni altra azione, occorre altresì verificare in concreto l'esistenza dell'interesse ad agire e a contraddire ex articolo 100 cod. proc. civ Ne consegue che, in caso di chiusura del fallimento disposta, come nella specie, per integrale pagamento dei crediti e restituzione al fallito ritornato in bonis del residuo attivo, non sussiste il predetto interesse ed, è, pertanto, inammissibile il ricorso in cassazione, proposto dal curatore, avverso la predetta sentenza di revoca, essendo priva di giustificazione un'eventuale conferma della sentenza di fallimento in assenza di creditori insoddisfatti. ii Sez. 6 - 1, Sentenza n. 23461 del 2014 Il sequestro preventivo penale dei beni di una società di capitali non rende il custode giudiziario di tali beni contraddittore necessario nel procedimento diretto alla dichiarazione di fallimento, per la validità del quale è sufficiente la convocazione dell'amministratore della medesima società, che resta nella titolarità di tutte le funzioni non riguardanti la gestione del patrimonio. D'altronde, la stessa dichiarazione di fallimento non comporta l'estinzione della società, ma solo la liquidazione dei beni, con conseguente legittimazione processuale dell'organo di rappresentanza a difendere gli interessi dell'ente nell'ambito della procedura fallimentare, né reca alcun pregiudizio alla procedura di prevenzione patrimoniale diretta alla confisca dei beni aziendali sia quando il fallimento sia stato pronunciato prima del sequestro preventivo, sia quando sia stato dichiarato successivamente , dovendo essere privilegiato l'interesse pubblico perseguito dalla normativa antimafia rispetto all'interesse meramente privatistico della par condicio creditorum perseguito dalla normativa fallimentare. SEZ. PRIMA SENTENZA 12 GENNAIO 2017, N. 602 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE. Società cancellata dal registro delle imprese - Notifica del ricorso di fallimento a mezzo PEC - Ammissibilità. In caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può esserle notificato, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, l.fall., nel testo successivo alle modifiche apportategli dall'articolo 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC dalla stessa in precedenza comunicato al registro delle imprese. In precedenza, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17946 del 2016 In caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, l.fall., nel testo successivo alle modifiche apportate dall'articolo 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221 del 2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero, nel caso in cui non risulti possibile - per qualsiasi ragione - la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante dal registro delle imprese ed, in ipotesi di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo in cui la medesima aveva sede.