RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA – PRIMA ORDINANZA 29 DICEMBRE 2016, N. 27437 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO CONDIZIONE DELLO . Riconoscimento dello status” di rifugiato - Orientamento sessuale del richiedente - Fattore di individuazione del particolare gruppo sociale” ex art. 8, comma 1, lett. d , D.Lgs. 251/2007 - Sussistenza - Deduzione solo innanzi al tribunale – Irrilevanza. L’orientamento sessuale del richiedente nella specie, l’omosessualità costituisce fattore di individuazione del particolare gruppo sociale” la cui appartenenza, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. d , D.Lgs. 251/2007, costituisce ragione di persecuzione idonea a fondare il riconoscimento dello status” di rifugiato, pur se dedotta per la prima volta solo davanti al tribunale. Si richiamano i Sez. 6 - 1, Ordinanza 14157/2016 Requisito essenziale per il riconoscimento dello status” di rifugiato è il fondato timore di persecuzione personale e diretta” nel Paese d’origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell’appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Il relativo onere probatorio - che riceve un’attenuazione in funzione dell’intensità della persecuzione - incombe sull’istante, per il quale è tuttavia sufficiente dimostrare, anche in via indiziaria, la credibilità” dei fatti allegati, i quali, peraltro, devono avere carattere di precisione, gravità e concordanza. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, ritenendo non assolto l’onere probatorio da parte dell’istante che aveva allegato i fatti integranti la persecuzione in modo generico, senza precisare quali e quanti soggetti lo avrebbero minacciato, né riuscendo a dare una collocazione temporale agli eventi . ii Sez. 6 - 1, Ordinanza 16362/2016 il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. 251/2007, ed all’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 286/1998, cosicché non v’è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10, comma 3, Cost SEZIONE SESTA – PRIMA ORDINANZA 27 DICEMBRE 2016, N. 27054 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL’IMPRENDITORE. Notifica telematica del ricorso di fallimento - Perfezionamento - Rispetto della sequenza procedimentale prevista dalla legge - Necessità - Amministratore unico della società resistente in stato di detenzione cautelare – Irrilevanza - Fondamento. In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, la notifica telematica del ricorso, prevista dall’art. 15, comma 3, legge fall. - nel testo successivo alle modifiche apportategli dall’art. 17 del Dl 179/2012, conv., con modif., dalla legge 221/2012 - si perfeziona, ove sia rispettata la sequenza procedimentale stabilita dalla legge, anche nell’ipotesi in cui l’amministratore unico della società resistente sia, nel giorno della notifica e fino alla pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, in stato di detenzione cautelare, atteso che, come ritenuto dalla Corte costituzionale nella sentenza 146/2016, le esigenze di contemperamento tra il diritto di difesa e gli obiettivi di speditezza e operatività, ai quali deve essere improntato il procedimento concorsuale, giustificano che il tribunale resti esonerato dall’adempimento di ulteriori formalità, ancorché normalmente previste dal codice di rito, allorquando la situazione di irreperibilità dell’imprenditore debba imputarsi alla sua stessa negligenza ed a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico. In precedenza, Cass. Sez. 1, Sentenza 22352/2015 in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, ai fini del perfezionamento della notifica telematica del ricorso, prevista dall’art. 15, comma 3, legge fall. - nel testo successivo alle modifiche apportate dall’art. 17 del Dl 179/2012, convertito nella legge 221/2012 - occorre aver riguardo unicamente alla sequenza procedimentale stabilita dalla legge e, quindi, dal lato del mittente, alla ricevuta di accettazione, che prova l’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata, e, dal lato del destinatario, alla ricevuta di avvenuta consegna, la quale, a sua volta, dimostra che il messaggio di posta elettronica certificata è pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento dell’avvenuta consegna tramite un testo leggibile dal mittente, mentre non ha rilievo l’annotazione con la quale il cancelliere, prima ancora della ricevuta di avvenuta consegna, abbia invitato il creditore istante ad attivare il meccanismo sostitutivo previsto dal citato art. 15 .