RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 18 NOVEMBRE 2016, N. 23469 STAMPA - LIBERTÀ DI STAMPA - SEQUESTRO DI GIORNALI E DI ALTRE PUBBLICAZIONI. Testata giornalistica pubblicata, esclusivamente o meno, in via telematica - Equiparazione a quella tradizionale su supporto cartaceo - Condizioni - Conseguenze - Tutela cautelare preventiva di natura sostanzialmente inibitoria - Inammissibilità - Ragioni. La tutela costituzionale assicurata dall’art. 21, comma 3, Cost. alla stampa si applica al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico, quando possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo e quindi sia caratterizzato da una testata, diffuso o aggiornato con regolarità, organizzato in una struttura con un direttore responsabile, una redazione ed un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione, finalizzata all’attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati. Ne consegue che, ove sia dedotto il contenuto diffamatorio di notizie ivi pubblicate, il giornale pubblicato, solo o anche, con mezzo telematico non può essere oggetto, in tutto o in parte, di provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro o che ne impedisca o limiti la diffusione, ferma restando la tutela eventualmente concorrente prevista in tema di diffusione dei dati personali. Si richiama Cass. Sez. 1, Sentenza 2129/1975 l’art 700 Cpc, se può consentire l’emanazione di provvedimenti cautelari atipici intesi a far cessare temporaneamente o a contenere il pregiudizio che deriva a terzi da una pubblicazione a stampa, non può, tuttavia, costituire la fonte del potere di concedere un provvedimento di sequestro della stampa vietato da altra norma dell’ordinamento giuridico e, in particolare, dall’art 21 Cost., che lo consente solo con l’osservanza di limiti rigorosi. Pertanto il giudice, nel disporre la cessazione dell’abuso dell’immagine altrui a norma dell’art 10 cc, può ordinare con provvedimento d’urgenza il sequestro del materiale lesivo solo quando si tratti di materiale che, pur essendo destinato alla pubblicazione, non sia stato ancora stampato, poiché, diversamente, il provvedimento cautelare inciderebbe su una riproduzione a stampa che costituisce già una manifestazione attuale e concreta dell’Esercizio del diritto di liberta tutelato dall’art 21 Cost . SEZIONI UNITE 18 NOVEMBRE 2016, N. 23463 ARBITRATO - LODO SENTENZA ARBITRALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE. Decisione su validità o esistenza di clausola compromissoria giustificativa di competenza arbitrale - Natura - Pronuncia su questione pregiudiziale di rito. ARBITRATO - LODO SENTENZA ARBITRALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE. Decisione su validità o esistenza di clausola compromissoria giustificativa di competenza arbitrale - Natura - Pronuncia su questione pregiudiziale di rito. · Nel giudizio arbitrale, la questione concernente l’esistenza o la validità della convenzione giustificativa della potestas iudicandi” degli arbitri ha natura pregiudiziale di rito, in quanto funzionale all’accertamento di un error in procedendo” che vizia una decisione giurisdizionale, quale è il lodo. · Nel giudizio arbitrale, la questione concernente l’esistenza o la validità della convenzione giustificativa della potestas iudicandi” degli arbitri ha natura pregiudiziale di rito, in quanto funzionale all’accertamento di un error in procedendo” che vizia una decisione giurisdizionale, quale è il lodo. · Con riferimento al primo principio, si vedano i Sez. 1, Sentenza 21215/2014 qualora il lodo abbia pronunciato su una controversia in nessun modo riconducibile al compromesso o all’oggetto della clausola compromissoria viene meno la stessa investitura degli arbitri, sicché è configurabile il vizio di cui all’art. 829, primo comma, n. 1, Cpc nel testo applicabile ratione temporis”, anteriore alle modificazioni introdotte dal D.Lgs. 40/2006 , secondo cui il lodo è nullo non solo nell’ipotesi di sua inesistenza o di specifici vizi genetici del negozio compromissorio, ma anche nel caso in cui si riveli insussistente la potestà decisoria arbitrale, e tale vizio è rilevabile anche d’ufficio dal giudice dell’impugnazione, a cui compete il potere di accertare la volontà delle parti di deferire ad arbitri la risoluzione di talune controversie attraverso l’interpretazione delle espressioni in cui si coagula il consenso negoziale. ii Sez. 6 - 1, Ordinanza 22748/2015 in considerazione della natura giurisdizionale dell’arbitrato e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, come desumibile dalla disciplina introdotta dalla legge 5/1994 e dalle modificazioni di cui al D.Lgs. 40/2006, l’eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza e conseguente radicamento presso il giudice adito del potere di decidere in ordine alla domanda proposta, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall’art. 166 Cpc. Né la competenza arbitrale, quanto meno in questioni incidenti su diritti indisponibili, può essere assimilata alla competenza funzionale, così da giustificare il rilievo officioso ex art. 38, comma 3, Cpc, atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare la controversia agli arbitri e, quindi, anche di adottare condotte processuali tacitamente convergenti verso l’esclusione della competenza di questi ultimi, con l’introduzione di un giudizio ordinario, da un lato, e la mancata proposizione dell’eccezione di arbitrato, dall’altro . · Con riguardo al secondo, si richiama il già riportato Cass. Sez. 1, Sentenza 21215/2014 .