RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA – PRIMA ORDINANZA 12 DICEMBRE 2016, N. 25416 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE GIUDIZIO DI - IN GENERE. Manifestazione di dissenso ex art. 125 legge fall. - Deposito in cancelleria - Necessità - Comunicazione al curatore mediante PEC - Validità - Esclusione. In tema di concordato fallimentare, l’art. 125 legge fall impone che le eventuali manifestazioni di dissenso dei creditori debbano pervenire in cancelleria, sicché non sono valide se trasmesse direttamente al curatore. Non si segnalano precedenti in termini . SEZIONE SESTA – PRIMA ORDINANZA 30 NOVEMBRE 2016, N. 24489 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA’ FALLIMENTARI ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE. Impugnazioni dello stato passivo - Impugnazione incidentale, tempestiva o tardiva - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. L’opposizione allo stato passivo del fallimento come disciplinata a seguito del D.Lgs. 169/2007 , ancorché abbia natura impugnatoria, costituendo il rimedio avverso la decisione sommaria del giudice delegato, non è un giudizio di appello, per cui il relativo procedimento è integralmente disciplinato dalla legge fallimentare, la quale prevede che avverso il decreto di esecutività dello stato passivo possano essere proposte solo l’opposizione da parte dei creditori o dei titolari di diritti su beni , l’impugnazione da parte del curatore o di creditori avverso un credito ammesso o la revocazione. Ciascuno di tali rimedi, peraltro, può essere utilizzato, dal soggetto legittimato, esclusivamente entro il termine di cui all’art. 99 legge fall., restando concettualmente inconfigurabile un’impugnazione incidentale, tardiva o tempestiva, atteso che, ove il termine sia ancora pendente, non può che essere proposta l’impugnazione a sé spettante, mentre, se sia ormai decorso, si è decaduti dalla possibilità di contestare autonomamente lo stato passivo. In senso conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza 9617/2016 l’opposizione allo stato passivo del fallimento come disciplinata a seguito del D.Lgs. 169/2007 , ancorché abbia natura impugnatoria, costituendo il rimedio avverso la decisione sommaria del giudice delegato, non è un giudizio di appello, per cui il relativo procedimento è integralmente disciplinato dalla legge fallimentare, la quale prevede che avverso il decreto di esecutività dello stato passivo possano essere proposte solo l’opposizione da parte dei creditori o dei titolari di diritti su beni , l’impugnazione da parte del curatore o di creditori avverso un credito ammesso o la revocazione. Ciascuno di tali rimedi, peraltro, può essere utilizzato, dal soggetto legittimato, esclusivamente entro il termine di cui all’art. 99 legge fall., restando concettualmente inconfigurabile un’impugnazione incidentale, tardiva o tempestiva, atteso che, ove il termine sia ancora pendente, non può che essere proposta l’impugnazione a sé spettante, mentre, se sia ormai decorso, si è decaduti dalla possibilità di contestare autonomamente lo stato passivo .