RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA – PRIMA ORDINANZA 28 NOVEMBRE 2016, N. 24149 CAPACITA’ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA’ DI AGIRE - IN GENERE. Morte dell’interdetto nelle more del giudizio di appello - Cessazione della materia del contendere - Conseguenze - Caducazione della sentenza di interdizione pronunciata in primo grado. La morte, durante il processo d’appello, della parte interdetta in primo grado fa venir meno la necessità di giungere ad una pronuncia di accertamento del suo stato. Ne consegue la declaratoria d’inammissibilità del ricorso per sopraggiunta carenza d’interesse, che determina la cessazione della materia del contendere e, nel caso specifico, anche la caducazione della pronuncia di interdizione. Si veda Cass. Sez. 1, Sentenza 12737/2011 nel procedimento relativo alla nomina dell’amministratore di sostegno, ed in analogia a quanto avviene nel giudizio d’interdizione, la morte dell’amministrando determina la cessazione della materia del contendere, venendo meno la necessità della pronuncia ne deriva che la sopravvenienza di tale evento, mentre è pendente il giudizio per cassazione, e la morte sia attestata, mediante produzione del relativo certificato, comporta la declaratoria d’inammissibilità del ricorso per sopraggiunta carenza d’interesse . SEZIONE SESTA – PRIMA ORDINANZA 28 NOVEMBRE 2016, N. 24144 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - IN GENERE. Concordato preventivo - Inammissibilità - Dichiarazione di fallimento - Previo deposito del decreto di inammissibilità del concordato - Necessità. È nulla la sentenza dichiarativa di fallimento emessa in conseguenza della pronuncia ex art. 162, comma 2, legge fall. sulla domanda di concordato preventivo ed in difetto del previo deposito del decreto di sua inammissibilità. Si richiama, Cass. Sez. U, Sentenza 9935/2015 in pendenza di un procedimento di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi dell’art. 161, sesto comma, legge fall., il fallimento dell’imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del P.M., può essere dichiarato soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 1egge fall. e cioè, rispettivamente, quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l’ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all’esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato la dichiarazione di fallimento, peraltro, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le procedure, non è esclusa durante le eventuali fasi di impugnazione dell’esito negativo del concordato preventivo .