RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 15 NOVEMBRE 2016, N. 23224 GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE. Conflitto negativo - Doppia declinatoria di giurisdizione in sede di cognizione piena - Necessità - Pronuncia emessa in sede cautelare - Inammissibilità del conflitto - Sussistenza - Fattispecie. In tema di conflitti di giurisdizione, per potersi ravvisare un conflitto negativo denunciabile ai sensi dell’art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., occorre che vi sia una doppia declinatoria di giurisdizione - l’una del giudice ordinario e l’altra del giudice amministrativo - emessa con decisioni di piena cognizione, sicché il conflitto è inammissibile ove anche una sola di esse sia stata pronunciata in sede cautelare. Nella specie, si è ritenuto inammissibile il regolamento di giurisdizione, sollevato d’ufficio dal TAR, in un giudizio ivi riassunto dopo che il giudice ordinario, si era dichiarato carente di giurisdizione a conoscere un ricorso ex art. 700 c.p.c. avverso l’inerzia del comune su alcune richieste di emissione di ordinanza ex art. 50, comma 7, d.lgs. n. 267/2000 . In senso conforme, Cass. sez. Unite Civili, ordinanza n. 5356/2011 in tema di conflitti di giurisdizione, per potersi ravvisare un conflitto negativo denunciabile ai sensi dell’art. 362, comma 2, n. 1 , c.p.c. , occorre che vi sia una doppia declinatoria di giurisdizione - l’una del giudice ordinario e l’altra del giudice amministrativo - emessa con decisioni di piena cognizione ne consegue che il conflitto è inammissibile quando anche una sola delle due pronunce abbia avuto luogo in sede cautelare. Nella specie, le SS.UU. hanno anche escluso che il conflitto negativo potesse tradursi in regolamento preventivo, atteso che non risultava provato che, dopo la pronuncia declinatoria emessa in sede di reclamo possessorio, fosse stata chiesta la prosecuzione della causa nel merito .