RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 12 DICEMBRE 2016, N. 25410 OPERE PUBBLICHE APPALTO DI - CONTENUTO - IN GENERE. Clausola arbitrale che rinvia a norme legislative - Integrazione della convenzione negoziale - Riferimento al contenuto della disposizione normativa al momento della conclusione del contratto - Vicende successive della disposizione - Irrilevanza. In tema di arbitrato relativo ad appalto di opere pubbliche, qualora le parti abbiano fatto riferimento ad una norma legislativa nella specie, l’art. 47 del capitolato generale delle opere pubbliche di cui al Dpr 1063/1962, in tema di arbitrato , il contenuto della stessa viene recepito nella dichiarazione negoziale formandone elemento integrante, sicché l’estensione ed i limiti del contratto vanno individuati esclusivamente con riferimento al contenuto della disposizione richiamata al momento della stipula. Ne segue che, formatasi la volontà contrattuale secondo la disciplina dettata nell’art. 47 del capitolato generale vigente nel momento in cui il contratto è stato concluso, l’intero rapporto è retto e deve svolgersi secondo quella disciplina e le eventuali modificazioni sopravvenute di tale capitolato, così come gli interventi abrogativi della Corte costituzionale, non possono alterare il regime pattizio dei contratti in corso ciò vale sia per le previsioni di carattere sostanziale sia per le previsioni di carattere processuale, come quelle concernenti la competenza del collegio arbitrale. Si veda Cass. Sez. 1, Sentenza 16544/2015 qualora le parti nell’ambito di un contratto d’appalto di opere pubbliche abbiano fatto riferimento ad una norma legislativa nella specie, l’art. 32 della legge 109/1994, in tema di arbitrato , il contenuto della stessa viene recepito nella dichiarazione negoziale formandone elemento integrante, sicché l’estensione e i limiti del contratto vanno individuati esclusivamente con riferimento al contenuto della disposizione richiamata al momento della stipula, mentre le successive vicende della norma possono spiegare influenza sul rapporto solo se e quando le parti manifestino, anche tacitamente, la volontà di tenerne conto a modificazione dei pregressi accordi .