RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 3 NOVEMBRE 2016, N. 22233 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Azienda sanitaria - Rimborso prestazioni erogate - Azione ex art. 2041 cc - Domanda relativa alla praticata scontistica - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento. Le domande proposte da un soggetto accreditato con un’azienda sanitaria locale, volte ad ottenere, previa declaratoria di nullità dei contratti tra essi intercorsi, la remunerazione, ex art. 2041 cc, di tutte le prestazioni dal primo medio tempore” erogate in luogo del Servizio Sanitario Nazionale, nonché il recupero dello sconto del 20 per cento trattenuto dall’azienda sul tetto di spesa contrattualizzata, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, investendo una situazione di diritto soggettivo perfetto che non coinvolge provvedimenti autoritativi con profili di discrezionalità, né essendo ravvisabili nel procedimento di accertamento del quantum” elementi di discrezionalità amministrativa implicanti valutazione comparativa degli interessi pubblici e di quelli privati, ma, esclusivamente, parametri normativi predeterminati di cui si contesta la corretta applicazione. Si richiamano i Sez. U, Sentenza 9441/2011 l’azione di arricchimento ex art. 2041 cc può essere esercitata anche nei confronti della P.A. che abbia tratto profitto dall’attività lavorativa di un privato non formalmente legato da un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, ma che tuttavia abbia colmato, con la sua opera, una lacuna organizzativa, fermo restando, da un lato, che l’indennizzo che da tale azione può derivare deve corrispondere all’effettivo arricchimento, provato o almeno probabile, e, dall’altro, che tale azione, stante il suo carattere sussidiario, deve ritenersi esclusa in ogni caso in cui il danneggiato, secondo una valutazione da compiersi in astratto, possa esercitare un’altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito tale azione è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, né rileva, per escludere l’anzidetta qualificazione, il fatto che il privato, allo scopo di quantificare la portata dell’arricchimento, abbia fatto riferimento ad importi in qualche modo correlati alla retribuzione spettante ai dipendenti pubblici. ii Sez. U, Sentenza 6919/2015 la legislazione primaria e secondaria riguardante i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell’anno 2000 non pone alcuna obbligazione di finanziamento a carico dell’amministrazione statale, in quanto gli erogatori dei servizi acquistano un vero e proprio diritto soggettivo solo se l’autorità ha liquidato la somma in base ai criteri definiti in sede amministrativa. Ne consegue che la domanda di pagamento del corrispettivo avanzata dall’impresa erogatrice di quei servizi nei confronti dell’ente pubblico appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo e deve essere separata dalla domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, che, invece, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non coinvolgendo provvedimenti autoritativi con profili di discrezionalità .