RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 7 DICEMBRE 2016, N. 25165 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE. Revoca dell’ammissione - Atti di frode - Fatti non adeguatamente e compiutamente esposti - Inclusione - Voto espresso dai creditori - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie. In tema di concordato preventivo, rientrano tra gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca dell’ammissione alla predetta procedura, ai sensi dell’art. 173 legge fall., anche i fatti non adeguatamente e compiutamente esposti in sede di proposta concordataria o nei suoi allegati, indipendentemente dal voto espresso dai creditori in adunanza, e, quindi, anche ove questi ultimi siano stati resi edotti di quell’accertamento. Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento di merito che aveva negato l’omologazione del concordato ravvisando l’esistenza della frode nel non avere il ricorrente dato il giusto rilievo ad un ammanco di cassa scoperto dal commissario giudiziale ed evidenziato solo in un allegato alla proposta . Si richiamano a Sez. 1, Sentenza 14552/2014 in tema di concordato preventivo, l’accertamento, ad opera del commissario giudiziale, di atti di occultamento o di dissimulazione dell’attivo, della dolosa omissione della denuncia di uno o più crediti, dell’esposizione di passività insussistenti o della commissione di altri atti di frode da parte del debitore determina la revoca dell’ammissione al concordato, a norma dell’art. 173 legge fall., indipendentemente dal voto espresso dai creditori in adunanza e, quindi, anche nell’ipotesi in cui questi ultimi siano stati resi edotti di quell’accertamento. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, reiettiva dell’omologa di un concordato preventivo proposto da una società che, come accertato dal commissario e comunicato ai creditori, aveva distribuito utili, pur versando in situazione finanziaria critica, aveva definito un contenzioso in corso mediante una transazione di contenuto pregiudizievole e non aveva incluso, nella relazione sulla situazione patrimoniale, ingenti crediti vantati da società terze nei suoi confronti . b Sez. 1, Sentenza 18090/2016 l’annullamento del concordato preventivo omologato, ex art. 186 legge fall., nel testo novellato dal D.Lgs. 169/2007, è un rimedio concesso ai creditori nei casi in cui la rappresentazione dell’effettiva situazione patrimoniale della società proponente, in base alla quale il concordato è stato approvato dai creditori ed omologato dal tribunale, sia risultata falsata per effetto della dolosa esagerazione del passivo, dell’omessa denuncia di uno o più crediti, ovvero della sottrazione o della dissimulazione di tale orientamento, o di altri atti di frode, idonei ad indurre in errore i creditori sulla fattibilità e sulla convenienza del concordato proposto, dovendosi, invero, ravvisare identità di ratio” con le fattispecie legittimanti la revoca dell’ammissione a tale procedura . SEZIONE PRIMA 1 DICEMBRE 2016, N. 24545 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE. Valori mobiliari - Contratti per la gestione di portafogli - Obblighi comportamentali dell’intermediario - Contenuto - Preventiva indicazione del grado di rischio di ciascuna linea di gestione patrimoniale - Mancanza - Possibilità di utilizzare il cd. benchmark” - Sussistenza - Ragioni. Nei contratti aventi ad oggetto la gestione di portafogli di valori mobiliari, gli obblighi di comportamento normativamente posti a carico dell’intermediario art. 36 e ss. del Reg. Consob 11522/1998 prevedono, tra l’altro, la preventiva indicazione del grado di rischio di ciascuna linea di gestione patrimoniale, la cui mancanza, tuttavia, può essere integrata dal cd. benchmark”, il quale, configurandosi come un parametro oggettivo di riferimento coerente con i rischi connessi alle singole gestioni, cui commisurare i relativi risultati, concorre a definire, sia pur indirettamente, mediante una selezione di indici e l’esemplificazione di tipologie d’investimento, il massimo grado di rischio al quale l’investitore ha inteso contrattualmente esporsi. In precedenza, Cass. Sez. 1, Sentenza 8089/2016 nei contratti aventi ad oggetto la gestione di portafogli di valori mobiliari, gli obblighi di comportamento normativamente posti a carico dell’intermediario art. 36 e ss. del Reg. Consob 11522/1998 prevedono, tra l’altro, la preventiva indicazione del grado di rischio di ciascuna linea di gestione patrimoniale si tratta di una prescrizione vincolante evincibile dall’Allegato 3, sub C , del Reg. Consob 11522, dettata al fine d’indicare le modalità di esecuzione dell’obbligo di fornire all’investitore un parametro oggettivo coerente dei rischi connessi alle singole gestioni art. 42 del menzionato regolamento .