RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 5 OTTOBRE 2016, N. 19914 URBANISTICA – GIURISDIZIONE. Convenzione urbanistica - Natura e finalità - Controversie - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Successivo atto transattivo tra le parti emendativo della convenzione - Incidenza - Esclusione - Ragioni. La convenzione urbanistica volta a disciplinare, con il concorso del privato proprietario dell’area, una delle possibili modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie per dare al territorio interessato la conformazione prevista dagli strumenti urbanistici, deve assimilarsi ad un accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo, sicché le controversie che ne riguardano la formazione, la conclusione e l’esecuzione appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che non viene meno neppure in ipotesi di successivo atto di transazione emendativo della convenzione originaria, intercorso tra comune e parte privata, stante la stretta correlazione reciproca, oggettiva e soggettiva, tra questi esistente. In precedenza i Sez. U, Sentenza 24009/2007 la convenzione urbanistica diretta a disciplinare il rilascio di concessioni edilizie e la realizzazione di opere di urbanizzazione costituisce una convenzione di lottizzazione, rientrante tra gli accordi sostitutivi del provvedimento rispetto ai quali l’art. 11, comma 5, l. n. 241/1990 prevede la giurisdizione esclusiva del G.A. per le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione di detti accordi. La giurisdizione esclusiva non viene meno nell’ipotesi in cui, insorti alcuni contenziosi e concluso tra la parte privata ed il Comune un accordo transattivo con modifica della convenzione originaria, la prima chieda la condanna del secondo al pagamento di una somma pari alla differenza tra spese di opere di urbanizzazione realizzate e quelle di sua effettiva spettanza a seguito delle nuove pattuizioni, oltre al risarcimento del danno. L’accordo transattivo e la successiva variante alla convenzione originaria sono, infatti, comunque collegati a detta convenzione, per cui trattasi di atti - con contenuto riconducibile alle problematiche relative agli oneri di urbanizzazione - endoprocedimentali all’interno di un procedimento amministrativo complesso, finalizzato a consentire al privato di edificare su terreni di sua proprietà e la controversia non attiene ad aspetti meramente patrimoniali del rapporto concessorio, involgendo invece valutazioni strettamente inerenti a detto rapporto nel momento funzionale. ii Sez. U, Sentenza 24419/2010 il contratto di cessione in proprietà di aree, posto in essere fra il comune ed un soggetto privato, ai sensi dell’art. 27 l. n. 865/1971 applicabile, nella specie, ratione temporis” il quale preveda sia il pagamento di una somma a titolo di prezzo, sia l’obbligo del privato di corrispondere ratealmente, a fronte dei costi di urbanizzazione sostenuti dall’ente pubblico territoriale, un’altra somma, contemplandone un aumento in percentuale in caso di ritardo nel pagamento, costituisce una convenzione urbanistica, essendo volto a disciplinare, con il concorso del privato acquirente dell’area, una delle possibili modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie per dare al territorio la conformazione prevista dagli strumenti urbanistici nel contratto in questione, il predetto maggiore importo, che l’acquirente dell’area assume l’obbligo di versare, in caso di ritardo nel pagamento, integra non una clausola penale, ma una delle possibili sanzioni che la norma menzionata consente siano convenute tra le parti dell’atto di cessione. Tale convenzione va, quindi, assimilata ad un accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo ed è, pertanto, soggetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 11, comma 5, l. n. 241/1990 applicabile, nella specie, ratione temporis” . iii Sez. U, Ordinanza 20143/2011 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia promossa da un privato nei confronti di un Comune per sentir dichiarare l’illegittimità del recesso, da parte di quest’ultimo, rispetto ad una convenzione stipulata per la progettazione, costruzione e gestione di un parcheggio pubblico, nonché l’inadempimento agli obblighi di tale convenzione, accessiva rispetto alla relativa concessione edilizia, con conseguente domanda di risarcimento del danno. A tale conclusione si perviene, da un lato, alla luce dell’art. 34, commi 1 e 2, d.lgs. n. 80/1998 - ratione temporis” applicabile nella fattispecie - secondo cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di urbanistica e di edilizia dall’altro, ai sensi dell’art. 11, commi 1 e 5, l. n. 241/1990, trattandosi, nella specie, di accordi procedimentali volti a determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale di concessione. iv Sez. U, Ordinanza 23256/2014 la domanda risarcitoria del privato per i danni causati da atti illegittimi del Comune nella specie, varianti urbanistiche che abbiano impedito la stipula della convenzione di lottizzazione appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di domanda in materia di accordi sostitutivi del provvedimento amministrativo discrezionale, cui corrisponde un interesse legittimo di tipo pretensivo.