SEZIONI UNITE ORDINANZA 3 OTTOBRE 2016, numero 19676 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Società per azioni interamente partecipata da enti locali - Deliberazione della giunta comunale di nomina di rappresentante del comune nel consiglio di amministrazione - Impugnazione - Giurisdizione ordinaria - Fondamento. La controversia riguardante l’impugnazione della deliberazione della giunta comunale recante la nomina del rappresentante del comune nel consiglio di amministrazione di una società per azioni interamente partecipata da enti locali, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, stante la natura di diritto soggettivo della posizione coinvolta oggetto di contestazione e l’assenza di una specifica attribuzione al giudice amministrativo, per tale fattispecie, di una giurisdizione su diritti. Si richiama Cass. SU.UU., ordinanza numero 1237/2015 in tema di società per azioni partecipata da ente locale, la revoca dell’amministratore di nomina pubblica, ai sensi dell’articolo 2449 c.c., può essere da lui impugnata presso il giudice ordinario, non presso il giudice amministrativo, trattandosi di atto “uti socius”, non “jure imperii”, compiuto dall’ente pubblico “a valle” della scelta di fondo per l’impiego del modello societario, ogni dubbio essendo risolto a favore della giurisdizione ordinaria dalla clausola ermeneutica generale in senso privatistico di cui all’articolo 4, comma 13, d.l. numero 95/2012, conv. in l. numero 135/2012. L’amministratore revocato dall’ente pubblico, come l’amministratore revocato dall’assemblea dei soci, può chiedere al giudice ordinario solo la tutela risarcitoria per difetto di giusta causa, a norma dell’articolo 2383 c.c., non anche la tutela “reale” per reintegrazione nella carica, in quanto l’articolo 2449 c.c. assicura parità di “status” tra amministratori di nomina assembleare e amministratori di nomina pubblica.