RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 30 SETTEMBRE 2016, N. 19473 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO GIURISDIZIONE SULLO - IN GENERE. Art. 24 del Regolamento CE del Consiglio del 22 dicembre 2000, 44/2001 - Interpretazione. L’art. 24 del Regolamento CE del Consiglio 44/2001, del 22 dicembre 2000 così come l’art. 26 del Regolamento U.E. del Parlamento Europeo e del Consiglio 1215/2012, del 12 dicembre 2012, che, dal 10 gennaio 2015, l’ha sostituito riproducendone il contenuto , va interpretato nel senso che il giudice adito deve dichiararsi competente qualora il convenuto si costituisca in giudizio e non sollevi un’esplicita eccezione di difetto di competenza giurisdizionale, poiché tale costituzione configura una fattispecie di proroga tacita della giurisdizione. In precedenza, Cass. Sez. U, Ordinanza 9107/2005 la cosiddetta proroga tacita della giurisdizione del giudice adito si realizza, ai sensi dell’art. 18 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 in tema di competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, solo quando il convenuto, costituendosi in un giudizio instaurato dinanzi all’autorità giudiziaria adita, non ne contesti la giurisdizione, ovvero sollevi contestazioni in proposito solo in aggiunta ad altre deduzioni difensive, svolte tanto in merito quanto in rito, delle quali chieda l’esame e la risoluzione non già in via subordinata rispetto alla questione della giurisdizione, bensì in via prioritaria. Nell’affermare tale principio di diritto, la S.C. ha rilevato, nella specie, come i convenuti, dopo aver diffusamente esposto, nella prima parte della comparsa di risposta, a ciò dedicata, lo svolgimento dei fatti rilevanti ai fini del giudizio, nell’esordio della seconda parte dell’atto, concernente la trattazione in diritto, avevano eccepito, nell’ordine, l’inesistenza dell’atto di citazione la nullità dello stesso il difetto di legittimazione passiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano l’infondatezza della domanda. L’eccezione di difetto di giurisdizione, pertanto, in quanto formulata fin dal primo atto difensivo, doveva ritenersi proposta in via prioritaria, come difesa principale, perché rispetto ad essa le questioni attinenti al merito, comprensive di quelle aventi natura processuale, dovevano considerarsi proposte, sotto il profilo logico-giuridico, in via subordinata, indipendentemente dalla mancanza di un’espressa indicazione di tale subordinazione .