RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA 7 OTTOBRE 2016, N. 20251 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE. Vendita a terzi, con atto trascritto, di bene oggetto di precedente preliminare di vendita non seguito da trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. - Responsabilità contrattuale del venditore - Sussistenza - Responsabilità extracontrattuale del successivo acquirente - Configurabilità - Condizioni. Nell’ipotesi in cui il promittente-venditore abbia alienato il bene oggetto del preliminare ad un terzo ed il promissario acquirente non abbia in precedenza trascritto la domanda di cui all’art. 2932 c.c., il promittente venditore risponde a titolo di responsabilità contrattuale, con connessa presunzione di colpa ex art. 1218 c.c., per la violazione di un obbligo precedentemente assunto, mentre la responsabilità del terzo, rimasto estraneo al suddetto preliminare, può configurarsi soltanto sul piano extracontrattuale, ove trovi fondamento almeno in una condotta di cosciente cooperazione all’inadempimento dell’alienante, spettando al promissario acquirente la relativa prova giusta l’art. 2697 c.c Si richiama Cass. Sez. 2, Sentenza 4090/1988 la responsabilità in cui incorre il venditore per avere alienato ad un secondo acquirente, che trascriva per primo, l’immobile in precedenza alienato ad altro compratore, ha natura contrattuale, in quanto fondata sulla violazione dell’obbligazione assunta con il contratto nei confronti del compratore di trasferirgli i poteri di disposizione del diritto venduto nonché di astenersi da ogni comportamento diretto a frustare il pattuito trasferimento e così di non frapporre impedimenti all’acquisto della proprietà del bene da parte del compratore, in applicazione del principio della esecuzione del contratto secondo buona fede, con la conseguenza che l’azione per far valere detta responsabilità è soggetta alla prescrizione decennale. Per converso, ha natura extracontrattuale la responsabilità del secondo acquirente, il quale, pur conoscendo l’avvenuta vendita del medesimo bene attuata dal proprio alienante, nonché la mancata trascrizione del primo contratto da parte del precedente compratore, abbia trascritto il proprio titolo di acquisto. Tuttavia, la domanda di risarcimento del danno che sia proposta dal primo compratore nei soli confronti del venditore comporta l’interruzione della prescrizione con riguardo al diritto al risarcimento anche nei confronti del secondo compratore stante la responsabilità solidale degli stessi per avere concorso nella produzione del danno .